Le persone con disabilità possono esprimere il proprio diritto con il voto assistito, il voto a domicilio oppure recandosi ai seggi
Il voto assistito, il voto a domicilio oppure la possibilità di recarsi alle urne. Anche le persone con disabilità possono (e devono) esercitare il proprio diritto di votare alle elezioni e ai referendum di qualsiasi natura (le prossime sono le elezioni politiche del 25 settembre 2022, qui la nostra guida completa sulle proposte dei candidati per le persone con disabilità). In base alla propria condizione o disabilità però, si possono richiedere alcuni diritti.
Il voto assistito è un diritto riservato a persone in determinate condizioni fisiche tali da impedire alla stessa di potersi recare alle urne o di votare senza assistenza. Rientrano elettori ciechi, con amputazioni alle mani, con paralisi o altro impedimento analogo con gravità tale da non consentire l’espressione del voto in autonomia. Non rientrano invece persone con Sindrome di Down o altre disabilità intellettive.
Per accedere al voto assistito è necessario presentare una documentazione all’Ufficio Elettorale del proprio Comune che testimoni l’esistenza dell’impedimento, in modo tale da ottenere l’accompagnatore. I documenti necessari sono:
Una volta ottenuto il diritto, il beneficiario può quindi essere accompagnato da un’altra persona della propria famiglia oppure da un elettore che sia iscritto alle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano (Legge n.17 del 5 febbraio 2003). L’elettore con disabilità può richiedere l’annotazione del diritto al voto assistito all’interno della propria Tessera Elettorale, con apposito simbolo o codice (AVD).
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Chi non rientra nel voto assistito può esercitare il proprio diritto a votare recandosi ai seggi, i quali devono essere realizzati in modo tale da garantirne l’accessibilità. In particolare, un elettore con disabilità e non deambulanti:
Nel caso in cui la propria sezione elettorale non risponda ai requisiti di accessibilità e sia priva di barriere architettoniche, gli elettori con disabilità possono recarsi in un’altra sezione del proprio comune. Tuttavia, nei comuni con più collegi e per le elezioni degli organi circoscrizionali, la sezione deve appartenere allo stesso collegio o circoscrizione.
Infine, in base alla Legge 104 del 1992, i Comuni devono organizzare un servizio di trasporto pubblico dedicato agli elettori con disabilità per facilitare loro il raggiungimento del seggio elettorale.
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Oltre al voto assistito e alla possibilità di recarsi alle urne, chi ha una disabilità grave può richiedere di esprimere il proprio diritto a votare presso il proprio domicilio. Secondo la Legge 22/2006, il voto a domicilio può essere espresso per elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e per le consultazioni referendarie. Negli altri casi, tale tipologia di voto si applica nel caso in cui l’elettore dimori nell’ambito del territorio per cui è elettore.
In linea generale, non si riferisce solamente alle disabilità riconosciute dall’attuale normativa, ma la platea di beneficiari si estende a “infermità“, perciò anche a situazioni sanitarie non ben definite. In base alla Legge n. 22 del 2006, successivamente modificata dalla Legge n.46 del 2009, possono votare presso il proprio domicilio:
Per avere il voto a domicilio, il richiedente deve fare richiesta all’ASL portando con sé una certificazione, rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalle consultazioni elettorali, che attesti la grave infermità. In seguito, il cittadino dovrà presentare la richiesta di voto a domicilio presso il sindaco del comune in cui è iscritto, allegando in carta libera la volontà dell’elettore di poter utilizzare la propria abitazione come luogo per esercitare il proprio diritto di voto.
Il voto a domicilio dell’elettore viene eseguito durante il giorno delle elezioni e viene raccolto dal presidente dell’ufficio elettorale e da uno degli scrutatori del seggio, insieme al segretario.
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Ultima modifica: 27/09/2022