Trasporto disabili da e per la sede scolastica è gratuito? La risposta è sì, il trasporto disabili per la scuola dell’obbligo è gratuito, ma potrebbero verificarsi controversie tra il cittadino e l’amministrazione competente per le scuole di grado superiore fino a quando il Parlamento non compierà un’interpretazione ufficiale delle norme e delle sentenze attualmente in vigore.
TRASPORTO DISABILI E LA POSSIBILE COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
L’ente competente potrebbe, infatti, pretendere una compartecipazione alla spesa proporzionata al reddito familiare o all’ISEE per il trasporto disabili, anche se la Corte Costituzionale ha stabilito che il trasporto dei mutilati/invalidi civili per le scuole medie superiori e per l’Università deve essere uguale a quello garantito per la scuola dell’obbligo.
TRASPORTO DISABILI E L’ITER LEGISLATIVO
In realtà, l’iter legislativo che ha portato all’attuale situazione sul trasporto disabili è stato lungo. Per la prima volta, il Parlamento affronta l’argomento sul trasporto disabili con la Legge 30 marzo 1971, n. 118: “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971, n. 82.
L’articolo 28 (Provvedimenti per la frequenza scolastica) della suddetta legge, infatti, impone che sia assicurato il trasporto disabili gratuito dalla propria abitazione alla sede del corso di studi e viceversa a tutti i mutilati/invalidi civili non autosufficienti che frequentano scuole dell’obbligo o corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato.
Anche se determina la volontà di agevolare la frequenza di mutilati/invalidi civili alle scuole medie superiori e all’Università, però, la Legge 118/1971 delimita il servizio gratuito alla scuola dell’obbligo, non prevedendo forme certe di tutela e di supporto per i disabili che vogliono continuare i loro studi.
Tuttavia, nel 1987, fa chiarezza sull’argomento la sentenza n. 215 della Corte Costituzionale dichiarando che «l’illegittimità costituzionale dell’art. 28 terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 – recante “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili” – nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che “Sarà facilitata”, anziché disporre che ” È assicurata”, la frequenza alle scuole medie superiori».
Pertanto, da allora, tutti gli enti preposti devono assicurare il trasporto disabili per la scuola anche alle persone con disabilità che non frequentano le scuole dell’obbligo.
In seguito, tale regola sul trasporto disabili è stata confermata anche dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. In particolare, il tema è affrontato nell’art. 12 (Diritto all’educazione e all’istruzione) e nell’art. 13 (Integrazione scolastica).
TRASPORTO DISABILI E IL DIRITTO ALLO STUDIO: COMPETENZE DEGLI ENTI
Chi ha difficoltà a ottenere l’erogazione del servizio può anche far riferimento al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 – Supplemento Ordinario n. 77 (Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997).
Esso distribuisce le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni anche per quanto riguarda l’istruzione scolastica. In particolare, si deve prendere in considerazione l’art. 139 (Trasferimenti alle Province ed ai Comuni) del Dlgs 112/98 che stabilisce quanto segue:
«1. Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche; e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite; g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale. 2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a: a) educazione degli adulti; b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; e) interventi perequativi; f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. 3. La risoluzione dei conflitti di competenze e’ conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione e’ conferita ai comuni».
Com’è evidente, fra le funzioni che devono svolgere le Province e i Comuni, il comma 1 lettera C è dedicato a “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”. Di conseguenza, in ugual modo, è dedicato al trasporto disabili da/per la sede scolastica.
Schematizzando, secondo l’art. 139 del Decreto Legislativo 112/1998, si può affermare che le Province devono fornire il trasporto disabili scolastico riguardante le scuole medie superiori, mentre i Comuni devono assicurare il trasporto disabili per la scuola dell’obbligo.
TRASPORTO DISABILI E I RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Legge 30 marzo 1971, n. 118 (Formato .PDF)
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/allegati/dpr503.pdf
Sentenza della Corte Costituzionale Anno 1987, N. 215
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1987&numero=215
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98112dl.htm
Normativa Regionale
Legge Regionale – Regione Sardegna 25/06/1984 n. 31: “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1984031
••••••••••••••••••••••••••
ARTICOLO A CURA DI:
Simona Petaccia per Diritti Diretti Onlus
Sito Web: www.dirittidiretti.it
••••••••••••••••••••••••••
NOTA BENE
I contenuti di questo articolo su trasporto disabili sono l’espressione delle conoscenze e del lavoro di ricerca dell’autrice e devono essere considerati come tali, ovvero al solo scopo informativo.
Pertanto, Simona Petaccia si riserva il diritto di non essere responsabile per l’attualità, la correttezza, la completezza o la qualità delle informazioni fornite.
Di conseguenza, responsabilità riguardo danni causati con l’uso delle informazioni fornite, comprese informazioni incomplete o errate, verranno respinte.
L’AUTRICE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALUNQUE ALTRO USO CHE POTREBBE ESSERE FATTO DEL MATERIALE CONTENUTO NELL’ARTICOLO.