È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se le spese mediche pagate in contanti siano detraibili, se effettuate presso strutture convenzionate con il SSN con riguardo alle sole prestazioni rese “in convenzione” o anche a quelle “privatistiche”.
Spese mediche detraibili: il caso dei pagamento in contanti
Il comma 679 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha subordinato la detraibilità dall’Irpef per le spese mediche all’obbligo di pagare attraverso mezzi tracciabili. Il successivo comma 680 ha stabilito un’eccezione a tale norma per alcune spese, tra cui quelle per le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Occorre, pertanto, porre attenzione sul soggetto che eroga la prestazione e non alla tipologia di prestazione fornita (in convenzione o privatistica). Di conseguenza, le prestazioni rese da una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale possono essere pagate in contanti.
Di recente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta dello stesso tenore (n.158/2021) sul tema della trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Si è specificato che le strutture private accreditate hanno l’obbligo di comunicare al Sistema TS tutte le prestazioni mediche rese senza indicare la modalità di pagamento delle spese. Da questo ne deriva la legittimità del pagamento in contanti delle suindicate spese.
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