Nonostante l'obbligo delle spese mediche detraibili sia valido solo con pagamenti tracciabili, c'è un'eccezione per i contanti: scopriamola
L’Agenzia delle entrate ritorna sull’argomento delle spese mediche e sanitarie detraibili, ricordando che la legge di bilancio 2020 ha stabilito che solo il pagamento con modalità tracciabili (esempio, con bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) consente – dal 1° gennaio 2020 – la detrazione del 19 per cento degli oneri indicati nell’art.15 del TUIR, tra i quali rientrano le spese sanitarie. Solamente le spese “tracciate” vengono inviate al Sistema “Tessera sanitaria” da parte dei soggetti che hanno percepito i pagamenti.
Esiste comunque un’eccezione al sistema di tracciabilità. Si può continuare ad utilizzare il contante, naturalmente senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
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Ultima modifica: 12/06/2021