PER I NON AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONE IVA AUTO AI DISABILI – L’Agenzia delle Entrate fornisce gli opportuni chiarimenti relativi al caso di chi ha utilizzato lo sconto d’imposta pensando dapprima di averne diritto, e successivamente si accorge di aver commesso un errore.
Agevolazione Iva per le auto ai disabili: cosa fare?
Il contribuente in questa situazione deve rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate che penserà a recuperare il dovuto. Il contribuente che si accorge di aver inconsapevolmente ed erroneamente fruito dell’agevolazione Iva prevista per l’acquisto di autoveicoli utilizzati per la locomozione delle persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, deve comunicare la circostanza alla direzione provinciale Entrate competente. Così regolarizzerà la propria situazione, versando la parte d’imposta mancante (la differenza fra l’aliquota ordinaria del 22% e quella agevolata del 4%).
Nel caso concreto, è successo che il contribuente ha acquistato, intestandosela, un’autovettura per il figlio disabile. Dichiarando, così, alla concessionaria che lo stesso risultava fiscalmente a suo carico. Pertanto, il venditore ha applicato sul prezzo del veicolo l’Iva agevolata al 4 per cento (Dpr n. 633/1972, Tabella A, parte seconda, n.31). Ma quando ha richiesto l’esenzione dal pagamento del bollo (rigettata) si è accorto di non avere diritto allo sconto fiscale. Come mai? “Poiché il figlio non risultava fiscalmente a carico”.
I chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate
Per questo ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate. Nella sua risposta l’Agenzia ha riaffermato i principi della norma agevolativa ed ha confermato che nel caso specifico la stessa non trovava applicazione, mancando il requisito del “familiare fiscalmente a carico”. Come diretta conseguenza, il contribuente deve versare la differenza d’imposta rispetto a quella già pagata al concessionario all’atto dell’acquisto.
Per adempiere correttamente, il contribuente deve comunicare alla direzione provinciale dell’Agenzia competente la mancanza del suo diritto alla detrazione agevolata, utilizzando anche le stesse modalità e informazioni dell’istanza di interpello. Sarà l’Agenzia a recuperare la differenza di imposta non versata.