Riforma Fornero e Legge 104, c'è un punto in comune tra le due normative: il riconoscimento ai fini pensionistici dei permessi lavorativi
La Riforma Fornero e la Legge 104 hanno un punto in comune. Invece, per l’invalidità civile il discorso è un po’ diverso. Prima di procedere, però, è utile fare una breve introduzione.
Con il termine Riforma Fornero (nota anche come la riforma delle pensioni Fornero) indichiamo l’articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”, proposta dall’allora Ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero.
La Legge 104, invece, è la normativa che disciplina l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. Infine, l’invalidità civile riguarda i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite di carattere fisico, psichico o sensoriale che abbiano subito una riduzione permanente. della capacità lavorativa.
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C’è un filo sottole che unisce Riforma Fornero e Legge 104. All’inizio, infatti, il decreto legge asseriva che, per raggiungere prima l’età pensionabile rispetto ai termini previsti, erano calcolabili solo i giorni di effettivo lavoro e non quelli coperti da contributi figurativi, eccetto ovviamente infortuni, maternità, malattia e servizio di leva.
Inizialmente, quindi, a non rientrare nel conteggio erano il congedo parentale (l’ex maternità facoltativa) e i giorni di assistenti effettuati da un lavoratore su una persona con handicap a carico, come disciplinato dalla l.104/92, la quale concede proprio permessi retribuiti.
Facciamo una stima: parliamo di 180 giorni a figlio nel caso di congedo parentale e di 3 giorni al mese per il caso della 104.
Tuttavia, con la Legge di Stabilità per il 2014 (n. 147/2013) la riforma è stata cambiata. Di fatto, è stato modificato il comma 2 dell’articolo 6 della Legge n. 14/2012, che ha escluso dalle ‘penalità’ “i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Perciò, restano esclusi dalla penalizzazione:
Per quanto riguarda l’invalidità civile, invece, a chi viene riconosciuta uguale o superiore all’80% è data la possibilità di accedere alla Pensione di Vecchiaia Anticipata (per le donne a 55 anni + 7 mesi, agli uomini a 60 anni + 7 mesi).
Insomma, agli invalidi civili all’80% la Riforma Fornero non si applica, in quanto non ha intaccato quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 503/92, di cui la Circolare INPS n. 50 del 23 febbraio 1993 (articolo 1 comma 8) ha fatto una precisazione:
“A norma del comma 8 dell’articolo 1 in esame l’elevazione dei limiti di eta’ di cui al comma 1 dello stesso articolo non si applica agli invalidi in misura non inferiore all’80%. Per coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti di eta’ per il diritto alla pensione di vecchiaia dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano pertanto confermati in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne”.
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Ultima modifica: 17/08/2020