Se devi presentare un ricorso invalidità, con l’inizio del 2012, si è riformato l’iter processuale da seguire per presentare i ricorsi che riguardano: invalidi civili, persone con disabilità visiva, individui colpiti da deficit della funzione uditiva, titolari delle pensioni d’inabilità e di assegno ordinario d’invalidità “pensionabile” (vale a dire rette attribuite a dipendenti che, in modo totale o parziale, sono diventati dei portatori di handicap durante l’esecuzione della loro attività professionale o che, se già disabili al momento dell’assunzione, si sono aggravati svolgendo il proprio lavoro).
Di conseguenza, come si legge nella circolare Inps n. 168 del 30 dicembre 2011, «sancisce per le controversie in materia di invalidità civile – cecità civile – sordità civile – handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio. Ne consegue che l’espletamento del suddetto accertamento diventa condizione di procedibilità della domanda medesima ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità».
Questo significa che non c’è più la possibilità di affidarsi alle vie giudiziali.
È, comunque, da porre l’accento sul fatto che si estinguono di diritto i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’INPS (dal valore non superiore a EUR 500,00 – Cinquecento Euro), pendenti nel primo grado di giudizio fino al 31 dicembre 2010 e per i quali non sia intervenuta sentenza a tale data. Il riconoscimento della pretesa economica è a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio.
Legge 4 agosto 1955, n. 848 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.
http://www.privacy.it/legge1955848.html
Legge 15 luglio 2011, n. 111 – Introduzione del nuovo art. 445 bis – Nuova modalità di ricorso in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84
Circolare INPS del 30 dicembre 2011, n. 168
Legge 12 giugno 1984 n. 222 – Revisione della disciplina della invalidità pensionabile – (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165)
http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%201%20del%203-1-1985.htm
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ARTICOLO A CURA DI:
Simona Petaccia per Diritti Diretti Onlus
Sito Web: www.dirittidiretti.it
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Ultima modifica: 16/04/2020