Il Consiglio dei Ministri ha accolto l'istanza del Comitato promotre del Referendum sulla Cannabis Legale: deadline al 30 ottobre 2021
Il Referendum sulla Cannabis Legale avrà ancora diverso tempo per raccogliere le firme e trasmettere i certificati in Corte di Cassazione. Lo ha stabilito quest’oggi, 29 settembre 2021, il Consiglio dei Ministri, che ha dunque accettato la richiesta del Comitato promotore del quesito referendario di allungare i tempi di consegna dei certificati: dal 30 settembre 2021 si passa al 30 ottobre 2021. La misura sarebbe inserita in un decreto legge che riguarda anche altri interventi.
Questa situazione è nata in quanto nei giorni scorsi Meglio Legale aveva denunciato problemi burocratici che stavano mettendo a rischio l’esistenza stessa del Referendum: “I comuni, che hanno l’obbligo di consegnare i certificati elettorali dei firmatari entro 48 ore dalla nostra richiesta, ci hanno già comunicato che difficilmente riusciranno a inviare tutti i certificati in tempo per la scadenza del 30 Settembre”, data ultima imposta per la consegna dei certificati in Corte di Cassazione. Da qui la richiesta della proroga, visto anche che il limite di firme richiesto, 500mila, è stato già superato una settimana dopo l’inizio della campagna.
Da fuori Palazzo Chigi Antonella Soldo, coordinatrice di Meglio Legale, attraverso alcuni video diffusi sui social, ha spiegato che “tutti i ministri sono stati compatti, l’unico voto contrario è stato dei ministri della Lega”.
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Il quesito referendario depositato recita “Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto ‘Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza’, limitatamente alle seguenti parti:
Vale la pena sottolineare che la cannabis non è l’unica sostanza interessata dal referendum. Andando a leggere l’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti, al comma 1 si parla di “sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14”, con un elenco di 8 punti dove troviamo sostanze come l’oppio e le foglie di coca, mentre la cannabis è richiamata nella Tabella II dell’articolo 14.
Contattata dalla nostra redazione, Antonella Soldo ha confermato queste informazioni, sottolineando però che “non è che le altre sostanze le coltivi e le vendi: per farti un esempio, non coltivi l’oppio e poi lo vendi. L’oppio lo devi coltivare e trasformare, ma la trasformazione resta punita”.
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La situazione legislativa in Italia è piuttosto intricata, per questo motivo è stato istituito il Referendum sulla Cannabis Legale. Al momento ciò regola l’impianto normativo è il Testo Unico Stupefacenti (DPR 309/1990), che disciplina come pianta da droga qualsiasi varietà di canapa, indipendentemente dal suo livello di THC, riconoscendo l’eccezione solo “per la produzione di fibre o per altri usi industriali consentiti dalla normativa dell’Unione europea”.
Dal 2007 è comunque possibile l’uso terapeutico della cannabis. In questo caso però il problema sta nel monopolio della coltivazione, preparazione e distribuzione, nelle mani dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, che non risponde adeguatamente alla domanda del pubblico.
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Ultima modifica: 29/09/2021