Il Referendum sulla Cannabis Legale, che punta a mettere una pietra importante nel tema della legalizzazione, non riguarda solo questa piantina, ma permetterebbe anche la coltivazione di altre sostanze.
Il Referendum sulla Cannabis riguarda anche altre sostanze?
Partiamo dall’inizio. Il quesito del Referendum sulla Cannabis Legale recita così: “Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto ‘Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza’, limitatamente alle seguenti parti:
- Articolo 73, comma 1, limitatamente all’inciso ‘coltiva’;
- Articolo 73, comma 4, limitatamente alle parole ‘la reclusione da due a 6 anni e’;
- Articolo 75, limitatamente alle parole ‘a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;’?”.
La voce su cui posare la nostra attenzione è “depenalizzare la condotta di coltivazione di qualsiasi sostanza, intervenendo sulla disposizione di cui all’art. 73, comma 1”, scritta nel sito ufficiale del referendum. Più nel dettaglio, studiamo le seguenti parole del quesito: “Articolo 73, comma 1, limitatamente all’inciso ‘coltiva’”.
L’articolo citato del Testo Unico sugli stupefacenti parla di “sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14”. Tale tabella è un elenco di 8 punti che comprende anche l’oppio e le foglie di coca (la cannabis invece è richiamata nella Tabella II dell’articolo 14). Quindi sì, il Referendum sulla Cannabis Legale riguarda anche altre sostanze.
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Referendum Cannabis Legale, Meglio Legale: “Serve fare qualche precisazione”
Per avere conferma della nostra analisi, abbiamo contattato il Comitato promotore dell’iniziativa, ricevendo la risposta della coordinatrice di Meglio Legale Antonella Soldo: “Sì, è così. L’articolo 73 comma 1 include le condotte per la Tabella I e II. L’inciso ‘coltiva’ si rivolge esclusivamente alla cannabis, perché la cocaina e l’eroina, cose più pericolose, devono essere trasformate. E quindi restano i termini contro la trasformazione e il raffinamento.
Oltretutto a dicembre 2019 c’è stata una sentenza della Corte di Cassazione che, nella coltivazione per uso personale, equipara la cannabis alle altre sostanze, così come fatto dal Consiglio d’Europa. Ovviamente, essendo abrogativo, il referendum è un punto di inizio, la cancellazione su una norma che andrà riscritta meglio. Dopo di che, non è che le altre sostanze le coltivi e le vendi: per farti un esempio, non coltivi l’oppio e poi lo vendi. L’oppio lo devi coltivare e trasformare, ma la trasformazione resta punita”.
Anche sul sito dedicato ci sono queste precisazioni, come il fatto che, “ad eccezione delle infiorescenze di cannabis (e dei funghi)”, “le altre sostanze stupefacenti richiedono necessariamente passaggi successivi affinché la sostanza possa essere consumata, attività queste che continuano ad essere punite all’articolo 73″.
Infine si legge che “nel Testo Unico in materia di stupefacenti resta l’articolo 28 (che il referendum non tocca) che mantiene un divieto di coltivazione, rimandando alla condotta volta alla fabbricazione non finalizzata all’uso personale”. Insomma, il Referendum sulla Cannabis non legalizza tutte le droghe, ma elimina il reato di coltivazione per alcune piante con sostanze stupefacenti.
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