Quando si parla di rampe disabili, si parla di un argomento controverso: ecco criteri, misure, permessi e agevolazioni fiscali
Quando si parla di rampe per persone disabili si parla di un argomento molto controverso: in molte città italiane, infatti, se ne sente la mancanza. E non è colpa di una determinata giunta comunale o del sindaco di turno, ma di una cultura e di una politica incentrata il più delle volte sulla tutela dei “normodotati”.
L’eliminazione delle barriere architettoniche dovrebbe essere un segnale di civiltà, invece il più delle volte è il simbolo di una società che pensa poco ai disabili e alle persone che hanno difficoltà motorie. Secondo la normativa infatti (legge 13/89, decreto 236/89), la rampa per disabili con l’accesso tramite supporto umano o meccanico è obbligatoria per dislivelli pari o superiori a 2,5 cm.
Se facciamo un giro per le nostre città, ci possiamo rendere conto in modo oggettivo che la presenza di rampe in prossimità di questa altezza viene rispettata in pochissimi casi. L’unico vincolo ambientale in merito è la costruzione di ascensori o manufatti esterni che alterino la configurazione dell’edificio (in quel caso, servono documentazioni come la SCIA o la CILA).
Il testo unico sull’edilizia prevede alcune opere di “attività edilizia libera” (art. 6 comma B) mirati all’eliminazione di barriere architettoniche. L’unica divieto è la realizzazione di ascensori esterni che alterano la sagoma dell’edificio. Se le rampe per persone disabili sono in acciaio zincato o in alluminio, non bisogna richiedere l’autorizzazione o comunicare l’inizio dei lavori in modo ufficiale previa verifica di conformità urbanistica.
Di norma, le leggi regionali prevedono il deposito della Comunicazione di inizio attività asseverata (CILA). Si tratta di una pratica molto comune e semplice: bisogna allegare una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità al regolamento vigente. In questo caso, non bisogna depositare la pratica strutturale al Genio Civile.
Discorso diverso invece per le opere realizzate in aree connesse alla tutela paesaggistica o alla Soprintendenza dei Beni Culturali. In questo caso specifico, bisogna scrivere una Segnalazione Certificata di inizio dell’attività (SCIA) e avviare una pratica al Genio Civile (a redigerla, deve essere un ingegnere). In caso di rampe disabili coperte e chiuse, è necessario presentare il permesso di costruire.
Le rampe per persone disabili sono regolate da alcuni criteri imprescindibili, studiati nel corso degli anni, che mirano a un percorso sostenibile sia in salita, sia in discesa. I disabili infatti, devono essere in grado di muoversi in autonomia senza affaticarsi troppo per la pendenza. Ecco le caratteristiche che deve avere una rampa per persone disabili:
Il costo delle rampe per persone disabili è molto vario. Sono tanti i fattori che bisogna valutare: lunghezza, forma, tipo del materiale, costo del trasporto e figure professionali che intervengono nella realizzazione. Partiamo dai costi fissi, ovvero dai costi in termini di burocrazia.
Per la CILA e per la SCIA, il prezzo è compreso tra i 500 e 1000 euro. Per la SCIA, bisogna considerare anche il costo della direzione lavori (altri 500 euro). Se la rampa invece deve essere realizzata in un immobile o in una zona sottoposta a vincolo ambientale, il nulla osta potrebbe costare fino a 1500 euro.
Oltre a questi costi connessi alla burocrazia, ci sono i costi di realizzazione. Una rampa in calcestruzzo di 2 metri per superare un dislivello di 20 centimetri può arrivare a costare circa 2 mila euro. Il prefabbricato, invece, ha un costo ridotto. Le rampe disabili vengono realizzate in fabbrica e la saldatura avviene sul posto. Le più comuni sono in acciaio zincato e in alluminio.
Quelle in acciaio sono più pesanti (e più economiche) ma non sono le migliori in termini di portata. In assoluto, le migliori sono quelle in alluminio: al netto del costo maggiore (costa quasi il doppio di una rampa in acciaio), è più facile da trasportare, è più leggera, più duttile e più resistente agli agenti atmosferici.
Per l’acquisto di rampe per persone disabili prefabbricate (o per la realizzazione di rampe in calcestruzzo) e per la manodopera, la Legge prevede agevolazioni fiscali: l’IVA è agevolata al 4%. Nessuna agevolazione di IVA invece sull’acquisto dei materiali e sul pagamento delle figure professionali (ingegneri, geometri o periti).
Per rampe per persone disabili in calcestruzzo, si può usufruire di una detrazione IRPEF del 50% che si può spalmare in 10 rate (per um massimo di spesa di 96 mila euro). Rientrano in questa categoria di interventi tutti i lavori mirati all’eliminazione di barriere architettoniche come ascensori e montacarichi e i lavori realizzati per favorire la mobilità di persone portatrici di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
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Ultima modifica: 01/03/2022