I parchi giochi diffusi in Italia non sono accessibili per i disabili. O meglio, solo il 5% delle strutture ludiche è adatta ad accogliere i bambini con disabilità. Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: i più piccoli soffrono l’esclusione dal diritto al gioco.
A riferirlo è una recente inchiesta del Corriere della Sera. Usufruendo dell’esperienza della piattaforma online Parchi per tutti, la testata giornalistica ha potuto saggiare la situazione nazionale in materia.
Quali sono i dati precisi dell’inaccessibilità dei parchi gioco?
I dati di Parchi per tutti non sono istituzionalmente ufficiali, tuttavia dipingono ufficiosamente un quadro assai problematico. Di fatto, a oggi, non esiste una mappatura dei parchi gioco inclusivi nel Bel paese. Come non esiste una normativa che disciplini la fattispecie.
Vista la cornice sociale, dunque, possiamo prendere per buone le statistiche diffuse dalla piattaforma sopracitata. In particolare, “i parchi gioco totalmente inclusivi, dove cioè tutti i giochi sono accessibili ai disabili, sono soltanto 62 in tutta Italia, mentre quelli parzialmente inclusivi, dove sono accessibili almeno una parte delle giostre, sono 296. Ammontano invece a 418 le altalene accessibili ai bambini in carrozzina”.
Tra le varie, quali sono le regioni più virtuose? “Lombardia (che elargisce fondi ai comuni che vogliono realizzare giostre accessibili), Campania, Toscana e Puglia“. Non c’è da stupirsene, in quanto, senza un’effettiva regolamentazione, tutto dipende dall’opera spontanea di alcuni cittadini oppure dall’intraprendenza dei comuni di riferimento.
Parchi giochi per disabili: cosa dice l’Organizzazione delle Nazioni Unite?
Per risalire a una legislazione il più possibile attinente al tema, dobbiamo andare a bussare direttamente alle Organizzazione delle Nazioni Unite. Come riporta la stessa inchiesta giornalistica, infatti, esistono ben due articoli della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che pongono attenzione sui parchi gioco accessibili. In particolare:
- Articolo 7, punto 1: “Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini”;
- Articolo 30, punto 5, paragrafo d: “assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico”.
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