Molto spesso, girando per la città alla ricerca di un parcheggio per disabili per la propria auto, capita sovente di assistere che il posto auto per le persone disabili sia posizionato in luoghi non appropriati, magari vicino a marciapiedi insormontabili e senza il giusto spazio per la propria carrozzina.
Ma non è tutto. Una delle situazioni che il più delle volte fa imbestialire è il parcheggio invalidi occupato abusivamente da un non avente diritto o da un auto con contrassegno esposto ma senza alcun disabile a bordo. Cerchiamo di capire cosa dice la normativa vigente in tema di parcheggio disabili.
Quali sono le dimensioni del parcheggio disabili?
In genere, i parcheggi per disabili (a pettina e a spina di pesce) sono larghi 2,5 m e profondi 5,00 m. Nonostante le dimensioni stabilite per il parcheggio disabili siano ben altre, come stabilito dagli articoli 10 e 16 del DPR 24 luglio 1996, n.503 e dal D.M. 236/1989 ai punti 4.2.3. e 8.2.3:
- larghezza non inferiore ai 3,20 m;
- lunghezza (nel caso di parcheggio posto lungo il senso di marcia) non inferiore ai 6 m.
Tali misure del parcheggio vengono considerate erroneamente come standard. Di seguito vi riportiamo alcuni disegni inerenti le dimensioni del posto auto disabili per parcheggi a pettine, a spina di pesce e lungo il senso di marcia.
Cosa dice la normativa sul parcheggio disabili
La legge sui parcheggi disabili è abbastanza chiara. Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.
È un’autorizzazione speciale che, previa accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza. Tuttavia è valida ed utilizzabile su tutto il territorio nazionale (art.188 del Codice della Strada e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).
Fino al 15 settembre 2012 il contrassegno per auto era un tagliando di colore arancione, con il simbolo nero della sedia a rotelle. Invece, dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili “europeo”: azzurro chiaro, di forma rettangolare e con il simbolo internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu. Ha una validità di cinque anni, al termine dei quali può essere rinnovato. Inoltre, può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso in cui a richiederlo sia una persona con invalidità temporanea.
Introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, il nuovo tagliando è conforme al “contrassegno unificato disabili europeo” (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 98/376/CE (la sua validità quindi è estesa agli altri 28 paesi aderenti all’UE).
Parcheggio disabili: a chi spetta il contrassegno
Hanno diritto al rilascio del contrassegno per il parcheggio riservato ai disabili:
- le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- le persone non vedenti.
Per un periodo inferiore ai cinque anni, può essere rilasciato anche a:
- persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
- persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.
Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale. Quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità della persona disabile. Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, visibile sul parabrezza del veicolo. Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato.
Come richiedere permesso per parcheggio disabili
Per richiedere il primo rilascio del contrassegno invalidi, o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di 90 giorni, bisogna eseguire due operazioni. Si deve prima ottenere dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la certificazione medica che attesti la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta oppure la cecità totale.
Bisogna poi presentare un’apposita domanda indirizzata al sindaco del Comune di residenza, in cui sia allegata la certificazione medica ottenuta (art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS, modificato dal D.P.R. 151/2012, e L. 131/2001).
Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente (in seguito ad un infortunio o per altre cause patologiche), il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno. Il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire quello con validità per cinque anni, è gratuito (specifici versamenti sono previsti solo nel caso del contrassegno temporaneo).
Il rinnovo del contrassegno
Alla scadenza della validità, si può rinnovare il contrassegno attraverso varie modalità (art. 1 del D.P.R. 151/2012):
- Contrassegno invalidi definitivo (con validità per 5 anni). Entro i 3 mesi successivi alla scadenza, occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno giustificato il precedente rilascio;
- Contrassegno invalidi temporaneo. Si può ottenere un nuovo contrassegno a tempo determinato, dopo un’ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. In questo caso l’ufficio di medicina legale deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.
Il duplicato del contrassegno del parcheggio disabili
In entrambi i casi sopracitati, successivamente bisogna presentare al comune di residenza apposita domanda per richiedere il rilascio del nuovo contrassegno invalidi, allegando la certificazione medica, il vecchio contrassegno in originale e, per i contrassegni temporanei, la marca da bollo prevista dalla normativa vigente. È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.
Parcheggio disabili: dove parcheggiare con i permessi
Il contrassegno consente ai veicoli che ne sono provvisti di usufruire del parcheggio disabili. Nel dettaglio:
Transitare
- nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
- nelle zone a traffico controllato (Ztc) (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e art. 12 D.P.R. 503/1996); - nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi (art. 11, c.4, D.P.R. 503/1996);
- in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS). Il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare di un contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili dove è ammessa una sola categoria di veicoli; tuttavia è da tener presente che le modalità attraverso le quali questo accesso nella Ztl viene regolamentato possono variare da Comune a Comune.
Parcheggiare (sostare)
- negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione dei parcheggi riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili;
nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS); - nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle strisce blu) gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune;
- nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
- nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996);
- nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
- in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);
- nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.
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Sanzioni per chi usa abusivamente il parcheggio disabili
Chi non ha diritto al parcheggio per invalidi rischia di incorrere in una multa. In base all’art 188 del Codice della Strada (illeciti amministrativi), chi non possiede il contrassegno che certifica la presenza di disabilità può rischiare una sanzione da 84 a 335 euro e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida. In caso di motociclo, il range della multa scende tra i 40 e i 163 euro.
Parcheggio disabili in parcheggio privato: quando è violenza privata
Nel 2017 la sentenza n. 17794 della Quinta sezione penale della Suprema Corte ha riconosciuto che occupare un parcheggio disabili è violenza privata. Tuttavia, la sentenza si riferisce unicamente al posto riservato nominale (con numero di targa identificativo ed il numero di ordinanza del tesserino blu), cioè il parcheggio sotto casa, e non a quello generico che possiamo trovare, per esempio, fuori i centri commerciali.
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