Il nuovo PEI è legittimo. Lo afferma una recente sentenza del Consiglio di Stato che a un anno di distanza ribalta la decisione del Tar Lazio
Il nuovo PEI è ufficialmente legittimo. A dirlo è la sentenza n.3196/2022 del Consiglio di Stato, pubblicata martedì 26 aprile 2022, attraverso la quale i giudici hanno confermato l’ammissibilità del nuovo Piano Educativo Individualizzato previsto dal Decreto interministeriale n. 182/2020, che nel settembre 2021 era stato bocciato dalla sentenza n. 9795/2020 del 14 settembre 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
“Il nostro auspicio oggi è che con questo pronunciamento si metta finalmente la parola fine ai provvedimenti di tipo emergenziale, cominciando a ragionare seriamente di didattica inclusiva per gli alunni e le alunne con disabilità”, ha commentato in una nota Vincenzo Falabella, il presidente della FISH Onlus (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
Come si può leggere all’interno della sentenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il decreto interministeriale e le modalità di assegnazione di sostegno per gli alunni con disabilità, bocciati un anno prima dal Tar del Lazio. Nel dettaglio, il Tribunale Amministrativo aveva annullato il decreto sul nuovo PEI per diversi motivi:
Secondo il giudice del Consiglio di Stato invece, il decreto è legittimo in quanto è limitato alla disciplina delle misure di sostegno che un istituto scolastico deve adottare, e cioè aspetti attuativi di natura “tecnica” che, da una parte, chiarificano i criteri da utilizzare da parte dei gruppi di lavoro sull’inclusione e, dall’altra, uniformano il PEI a livello nazionale.
“Per riconoscere la diretta impugnabilità dell’atto – si legge nella sentenza – è dirimente la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell’interessato che determini, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale all’impugnazione, altrimenti l’impugnativa dell’atto finirebbe per trasmodare in un controllo oggettivo sulla legittimità dell’atto generale, in contrasto con gli enunciati principi sulla natura personale, concreta e attuale dell’interesse per cui l’ordinamento accorda tutela”.
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Positivo il commento della FISH: “La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta una vera e propria lezione di diritto sulla natura regolamentare degli atti amministrativi – ha dichiarato il presidente Falabella -. […] Dispiace, però, che si è perso un anno di tempo lungo la strada dell’inclusione scolastica e che a pagarne ancora una volta il prezzo siano stati i nostri ragazzi e ragazze, gli studenti e studentesse con disabilità. Questo lo vorrei ricordare anche alle associazioni che hanno promosso il ricorso e che, interpellata durante l’iter di formazione del decreto, non avevano mai avuto nulla da eccepire”.
Di tutt’altra opinione, appunto, il Comitato #NOESONERO, composto nel febbraio 2021 da molte associazioni di settore proprio in risposta al Dl 182/2020. “Ciò che più preoccupa ed amareggia – scrive il Comitato in una nota stampa – è constatare che la difesa avverso la lesione dei diritti delle persone con disabilità, ed in questo caso dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse è posta a carico delle famiglie che, qualora ne abbiano le possibilità economiche, saranno costrette ad agire in giudizio per sentire affermare l’illegittimità di atti che prevedono l’applicazione di istituti come l’esonero o la riduzione orario, ovvero che pregiudichino la partecipazione delle famiglie o degli specialisti ai GLO. Il tutto ovviamente ingolfando ulteriormente i già affollati Tribunali Amministrativi Regionali”.
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Il Piano Educativo Individualizzato è un documento programmatico rivolto agli studenti con disabilità, atto a favorirne l’inclusione nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. La sua definizione precisa è contenuta nell’articolo 5, comma 1, del DPR del 24 febbraio 1991, e specifica che all’interno di questo documento “vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione […]”.
Ultima modifica: 28/04/2022