In merito alle spese di assistenza rese a una persona non autosufficiente da una casa di riposo, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se possono essere portate in detrazione dal familiare che materialmente le paga, in particolare nel caso in cui la persona non autosufficiente non sia fiscalmente a suo carico.
L’Agenzia ha ribadito che per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti è riconosciuta – dall’art.15 comma 1 lett. l-septies del Tuir – una detrazione del 19% da calcolare sull’importo massimo di 2.100 euro.
Come specificato dalla Risoluzione n.397/2008, la detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo e quando le spese sono state sostenute per un familiare, anche se quest’ultimo non sia fiscalmente a carico.
Ci sono vari elementi di cui tener conto:
- lo stato di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana deve derivare da una patologia e risultare da certificazione medica;
- per poter usufruire dell’agevolazione occorre che il reddito complessivo annuo non sia superiore a 40.000 euro;
- le spese devono risultare da idonea documentazione, contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza;
- se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo;
- per le prestazioni di assistenza rese da una casa di cura o di riposo la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli relativi ad altre prestazioni fornite dall’istituto (circolare n.10/2005, risposta 10.8).