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Agevolazione Iva per mascherina per Coronavirus e dispositivi medici

Quali sono le agevolazioni Iva per la mascherina per Coronavirus e i dispositivi medici per Covid-19? L'Agenzia delle Entrate ha fatto ordine

L’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di applicazione del regime Iva agevolato per mascherina per Coronavirus e dispositivi medici al tempo del Covid-19, contenute nel Decreto Rilancio.

Agevolazioni mascherina per Coronavirus: tempi e scandenze

In relazione all’ambito soggettivo il regime Iva agevolato si applica in qualunque stadio di commercializzazione a qualsiasi cedente e acquirente. Le modalità di cessione, esclusivamente per i prodotti espressamente contemplati dalla norma (art.124 del Dl n. 34/2020), sono:

  • fino al 31 dicembre 2020 in esenzione da Iva;
  • a partire dal 1° gennaio 2021 i prodotti citati potranno essere ceduti con aliquota al 5%.

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Agevolazioni mascherina per Coronavirus: a quali dispositivi si applicano?

La circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 specifica anche che sono soggetti al regime Iva agevolato sia le importazioni, sia gli acquisti intra-Ue dei beni (elenco tassativo di cui al comma 1 dell’articolo 124), tutti quelli ritenuti necessari per contrastare il diffondersi del Covid-19 e delle pandemie in genere, per la cura delle persone affette da questi virus e per la protezione della collettività, ivi incluso il personale sanitario.

Resta fuori dell’agevolazione la cessione dei beni elencati effettuata per finalità diverse da quella “sanitaria”, ad esempio per finalità cosmetiche o alimentari (saponi e alcool). L’Agenzia è entrata nello specifico dei vari prodotti previsti dalla norma per definire il perimetro dell’agevolazione:

  • Per i prodotti per le mani, occorre fare riferimento – per l’agevolazione Iva – ai prodotti con potere disinfettante come i “biocidi” (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC), cioè disinfettanti specifici, che obbligatoriamente riportano in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione, ad esclusione di ogni semplice prodotto igienizzante che non può svolgere un’azione disinfettante.
  • Per i kit o gli strumenti per eseguire i test sierologici: non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del maggio 2020 dell’Agenzia delle dogane e monopoli.
  • Per i “termometri” sono comprese nell’agevolazione tutte le tipologie destinate alla misurazione della temperatura corporea, inclusi i termoscanner.
  • Per le mascherine, si fa riferimento per l’agevolazione Iva alle mascherine chirurgiche, le Fp2 e le Fp3, con estensione a quelle riutilizzabili dotate di filtro, anche se venduto separatamente. Questa tipologia di mascherina, per il trattamento Iva di favore, deve essere venduta unitamente al relativo filtro.
  • Per la “soluzione idroalcolica in litri”, si fa riferimento alle confezioni il cui contenuto fa riferimento al litro come unità di misura (es. confezioni da mezzo litro oppure 750 ml). Sono pertanto comprese nell’agevolazione non solo le confezioni maggiori o uguali a un litro, ma anche quelle di minore dimensione, se la loro cessione avviene per finalità sanitarie.
  • Per i presidi agevolabili, oltre al dispenser a muro per disinfettanti, anche il dispenser a “piantana” che presenti elementi di ancoraggio, ad esempio, al terreno o a muro, mentre ne sono esclusi quelli mobili come le semplici colonnine di cartone per poggiare il flacone.
  • Per le “attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”, rientrano i letti ospedalieri e le tende, incluse quelle in plastica.

Nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva:

  • il cedente indica l’ammontare delle cessioni dei prodotti elencati nell’articolo 124, comma 1, del Dl n. 34/2020 nel rigo VP2;
  • il cessionario l’ammontare degli acquisti nel rigo VP3.

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Ultima modifica: 02/11/2020

Redazione - Ability Channel

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