Il Dopo di Noi è stato introdotto con la Legge n. 112 del 23 novembre 2016 (nota come “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”) con l’obiettivo di predisporre una rete di misure idonee a tutelare la vita delle persone con gravi disabilità che restano sfornite di sostegno familiare.
Per fare un esempio, alcune disposizioni contenute nella normativa riguardano agevolazioni fiscali ed estensione di specifiche esenzioni dall’imposta di successione e donazione ai negozi giuridici, tra cui il trust. Si tratta della prima legge in materia che riconosce specifiche difese per le persone con gravi disabilità a seguito della perdita dei genitori, ponendo quindi l’obiettivo di garantire loro autonomia e benessere.
Beneficiari: a chi spetta la Legge sul Dopo di Noi?
Come detto precedentemente, la Legge sul Dopo di Noi punta a proteggere le persone che presentano una disabilità grave, così come definita dalla Legge 104/1992, prive di sostegno familiare, cioè dove mancano entrambi i genitori oppure se gli stessi non sono in grado di fornire un sostegno genitoriale.
Cosa prevede la legge sul Dopo di Noi 112/2016?
La Legge sul Dopo Di Noi è entrata in vigore il 25 giugno 2016 e, oltre a soluzioni di natura fiscale, prevede misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità gravi (come definite dall’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992). Tale normativa è stata introdotta per far fronte a situazioni in cui una persona con disabilità grave non può più contare sull’aiuto dei propri genitori o dei familiari più prossimi, e dunque è stato necessario promulgare una normativa che garantisse un presente e un futuro a queste persone.
La legge è composta da 10 articoli, alcuni dei quali spiegano come funziona tale normativa. Ad esempio, all’articolo 3 è prevista l’Istituzione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione è di 90 milioni di euro l’anno nel 2016, di 38,3 milioni nel 2017 e di 56,1 milioni nel 2018. Nel 2020 l’incremento è stato di 20 milioni, mentre nel 2022 il valore complessivo ammontava a oltre 76 milioni. In genere le quote son ripartite tra le varie regioni. Con l’articolo 4 invece sono state disciplinate le finalità del fondo, che sono 4:
- attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità grave;
- realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
- realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.
All’articolo 5 invece viene spiegata la detrazione delle spese sostenute per le polizze assicurative alla tutela delle persone con disabilità gravi. La normativa infatti eleva da 530 a 750 euro il limite di detrazione da Irpef per le polizze assicurative aventi a oggetto il rischio morte, a condizione che siano destinate esclusivamente a persone con disabilità grave.
All’articolo 6 si parla di costituzione di trust (esenzione totale dall’imposta di successione e donazione per beni e diritti conferiti appunto in trust), di vincoli di destinazione (articolo 2645-terdel codice civile) e di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. Le esenzioni producono effetti se il negozio giuridico:
- persegue come finalità esclusiva – da indicare espressamente nell’atto – l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari.
- viene stipulato per atto pubblico;
- identifica in modo univoco i soggetti coinvolti e i relativi compiti, descrive le funzionalità e i bisogni delle persone con disabilità grave in favore delle quali il negozio è istituito;
- indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni di tali soggetti;
- individua gli obblighi di gestione e le modalità di rendicontazione del trust (o del gestore o del fiduciario);
- indica come beneficiari esclusivamente persone con disabilità grave;
- destina i beni esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali;
- determina il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee (o del gestore o del fiduciario);
- stabilisce il termine del trust del vincolo di destinazione o del fondo speciale, che deve coincidere con la data di morte del beneficiario e definisce le finalità del patrimonio residuo.
Ci sono comunque casi diversi da quelli resi noti finora che possono riguardare il trust.
- Nel caso in cui muoia prima il beneficiario rispetto ai soggetti che hanno stipulato il negozio giuridico: i trasferimenti di beni e di diritti reali in favore di tali soggetti godranno anch’essi dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione e dell’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- Invece se i beni e diritti sono trasferiti a soggetti diversi da quelli che hanno istituito il negozio: le imposte saranno dovute in misura piena e la base imponibile dovrà essere calcolata facendo riferimento all’eventuale rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
È prevista l’esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti e le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust (o dal fiduciario del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione).
Coerentemente all’impostazione della legge, sono deducibili dal reddito imponibile del soggetto privato (anche diverso dalla persona fisica) le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, posti in essere nei confronti dei trust dei fondi/vincoli in esame, entro il duplice limite del 20% del reddito complessivo dichiarato fino e di 100 mila euro l’anno.
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Come usufruire della legge sul Dopo di Noi?
L’accesso alla legge Dopo di Noi non si basa su un contributo economico diretto, ma i beneficiari devono aderire ai progetti dedicati dalla Regione di appartenenza, visto che il Fondo è ripartito per ciascuna regione, la quale decide autonomamente le modalità di attuazione. Per fare un esempio, nell’ottobre 2019 la Regione Lombardia ha approvato un piano attuativo sul Dopo di Noi per lo stanziamento di oltre 8 milioni di euro a sostegno della vita delle persone con disabilità gravi.
Inoltre all’articolo 2 della normativa sul Dopo di Noi è specificato che le persone con disabilià grave possono accedere alle agevolazioni previa valutazione multidimensionale (bio-psico-sociale), che tiene in considerazione le varie dimensioni di vita dell’individuo che richiede l’accesso al bando regionale in materia, così da realizzare un progetto il più possibile personalizzato per la persona.