Quando si parla di legge 184 del 1983, si parla di affidamento e adozione di un bambino, un percorso per niente semplice da portare avanti
Quando si parla di legge sulle adozioni, si apre una sorta di Vaso di Pandora. Adottare un bambino infatti è un processo complesso che vive di tappe e di tempistiche precise. La legge 184 del 1983 è la legge di riferimento in termini di adozioni, un pilastro che si è mantenuto (quasi) inalterato nel corso del tempo.
Gli emendamenti sono stato pochissimi, anche se le diverse parti politiche hanno tentato (non sempre con successo) di apporre modifiche sostanziali. I più progressisti vorrebbero ampliare il diritto di adozione alle famiglie omosessuali, i più conservatori invece vorrebbero mantenere la legge come è attualmente.
Tra i vari, vale la pena risaltare l’Articolo 1, 1 comma, Legge cardine sull’istituto dell’adozione in Italia, la l. n. 184/1983: “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”.
Non tutti i bambini possono essere adottati e la decisione spetta al Tribunale dei Minorenni competenti per territorio. Sarà il Tribunale dei Minori a verificare la sussistenza delle condizioni del minore: se abbandonato, privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori, diventa adottabile (ed entra a far parte di una sorta di banca dati).
In Italia adottare un bambino non è facile. Non circolano dati ufficiali sui minori che sono ospitati dai centri di accoglienza e che sono stati dichiarati adottabili, ma solo stime fatte dalle associazioni che si occupano del tema. Sia le adozioni nazionali, sia quelle internazionali sono nell’ordine di poche migliaia e questo accade per una serie di motivazioni oggettive: costi elevati, trafile burocratiche molto lunghe, tempi dilatati e la mancanza di una vera banca dati nazionale dei bambini adottabili.
La legge 184 del 1983 (modificata dalla legge 149 del 2001) è molto precisa: possono adottare un minore solo coppie eterosessuali che hanno un contratto il matrimonio da almeno tre anni. La differenza di età tra genitori adottivi e figli adottati non deve essere inferiore a 18 anni e superiore a 45 anni per un genitore e 55 per l’altro. Il limite cambia solo se i coniugi adottano due o più fratelli o se hanno un figlio minorenne naturale o (o anche adottivo).
La legge non prevede adozione per coppie di fatto, le coppie omosessuali e le persone single. La coppia che vuole adottare un bambino inoltre deve certificare di non essere separata in casa e di essere in grado di sostenere economicamente il minore.
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La prima tappa per una coppia che vuole adottare il bambino è ottenere l’idoneità all’adozione. La coppia deve presentare una corposa serie di documenti e attestazioni alla Cancelleria del Tribunale dei minori della città in cui si è residenti. Tra i documenti da presentare troviamo:
Entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, se i requisiti sono conformi alle richieste, il giudice minorile trasmette la documentazione ai servizi territoriali. A questo punto, i servizi territoriali hanno 4 mesi di tempo per conoscere la coppia e inviare un rapporto approfondito al Tribunale dei Minori. Una volta ricevuta la relazione, il Tribunale può disporre ulteriori controlli oppure rilasciare l’idoneità per l’adozione. In linea di massima, per ottenere l’idoneità all’adozione ci vogliono tra i 6 e gli 8 mesi.
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In Italia, l’idoneità all’adozione passa per gli assistenti sociali. Spetta a loro il compito di instaurare un primo contatto con i futuri genitori e capire, attraverso i vari incontri, se sono figure idonee all’adozione anche in termini pratici. Per capire se sono adatti, effettueranno indagini mediche e valutazioni di tipo psicologico e comportamentale. Quando sono in possesso di dati sufficienti, trasmettono una relazione al tribunale per i minori che ha 2 mesi di tempo per rilasciare il decreto di idoneità.
Se e quando la coppia viene ritenuta idonea, viene inserita in una lista e dovrà attendere che il Tribunale proceda all’abbinamento con un minore dichiarato adottabile. Dopo la relazione dei servizi sociali, inizia il periodo dell’affidamento preadottivo (della durata di 12 mesi). Al termine di questo periodo, l’adozione diventa definitiva e il minore diventa a tutti gli effetti membro della famiglia.
La procedura si complica ulteriormente quando di parla di adozione internazionale. La coppia in possesso dell’idoneità deve fare richiesta di procedura di adozione nel paese straniero scelto dalla coppia. Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un giudizio positivo dell’ente preposto, tutta la documentazione passa alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia. Sarà la Commissione ad autorizzare l’ingresso e la permanenza in Italia.
La trafila non finisce qui: il bambino deve superare un periodo di affidamento preadottivo e solo in seguito, il Tribunale procederà alla trascrizione ufficiali degli atti d’adozione nei registri dello Stato. Con questa procedura prevista dalla legge 184 del 1983, il minore entra a far parte della famiglia adottiva e a tutti gli effetti diventa un cittadino italiano. Questo processo (che all’apparenza può sembrare semplice) può durare anche diversi anni: questo perché sono procedure giudiziarie che riguardano diversi enti e che devono mettere in contatto paesi con ritmi giudiziari differenti.
L’adozione di maggiorenni risponde oggi più a finalità di solidarietà sociale (come nel caso dell’assistenza agli anziani privi di famiglia). Le condizioni necessarie per l’adozione di un maggiorenne sono la differenza di età tra l’adottante e l’adottato di almeno 18 anni e il consenso del coniuge e dei figli legittimi o naturali maggiorenni dell’adottante. L’adozione in questi casi è consentita a chiunque e produce i suoi effetti dalla data del decreto del Tribunale che la pronuncia.
La Legge 184 del 1983 esclude le adozioni per i single, sia a livello nazionale sia internazionale. Ad ogni modo, nel 2005, la Corte Costituzionale si espresse positivamente in merito al caso di una donna italiana single che aveva chiesto l’adozione di una bambina bielorussa. La bimba era in totale stato di abbandono e aveva bisogno di cure mediche tempestive. La Corte da quel giorno ha ritenuto possibile l’adozione internazionale da parte delle persone non coniugate in questi casi:
La legge n. 149/2001 ha modificato la legge n. 184 del 1983 e rende operativo il diritto del minore a una propria famiglia. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono attuare tutte le misure necessarie per superare le difficoltà che la coppia di genitori (o il genitore) possono avere nel corso del tempo.
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Ultima modifica: 16/11/2021