La Legge 8 ottobre 2010, numero 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento
La Legge 8 ottobre 2010, numero 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA. Gli alunni che soffrono di questi disturbi hanno diritto a percorsi individuali all’interno dell’ambito scolastico e lo Stato, attraverso il MIUR, si fa promotore di molteplici iniziative fondate sul concetto di integrazione e inclusività.
Come si evince dal documento legislativo, la legge 170 è andata a colmare un bisogno ben preciso: parificare tutti gli alunni e consentire a tutti i bambini di avere un’istruzione equa, inclusiva e solidale. Ecco, nel dettaglio, le finalità specifiche della legge a tutela dei bambini con DSA (disturbi specifici di apprendimento):
La legge 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e impone al Ministero dell’Istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.
I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano solo alcune abilità dell’apprendimento scolastico e sono connesse in maniera endemica all’età anagrafica. Appartengono a questi disturbi l’abilità di lettura, di scrittura e di fare calcoli.
A seconda della funzione che viene interessata, il DSA assume un nome specifico: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). Secondo alcuni studi scientifici, i DSA sono di origine neurobiologica ma allo stesso tempo hanno matrice evolutiva. Lo sviluppo è rallentato, ma attraverso un piano e interventi mirati si può recuperare il deficit cognitivo.
Per Piano Didattico Personalizzato si intende un documento di programmazione attraverso cui la scuola pianifica e mette in atto una serie di interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità (in caso di disabilità, com’è noto, il documento di programmazione si chiama PEI, Piano Educativo Individuale, ben diverso per contenuti e modalità di definizione).
Questa distinzione è fondamentale: i bambini che vivono una forma di disabilità hanno diritto a un PEI (Piano Educativo Individuale) che va redatto dal personale scolastico in collaborazione con quello sanitario.
Qui non siamo nel campo della disabilità ma del semplice disturbo di apprendimento: in questo caso, la legge prevede un documento di programmazione personalizzato (PDP) che va redatto entro il primo trimestre scolastico. Nel caso in cuci la scuola lo ritenga necessario, la legge consente di redigere un documento unico per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. Questo documento deve contenere obbligatoriamente:
Per strumenti compensativi si intendono quegli strumenti didattici (e/o tecnologici) che facilitano l’alunno con DSA e lo aiutano nel recuperare il deficit cognitivo. Fra questi spicca la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto. Poi c’è il registratore, che permette allo studente con disgrafia di non scrivere gli appunti della lezione e di poterli ascoltare in un secondo momento.
Negli ultimi anni sono nati anche programmi di video scrittura che consentono di produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori. A sostegno di questi strumenti, esistono anche strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari e mappe concettuali.
Le misure dispensative sono invece interventi che permettono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, per via del disturbo, possono sembrare particolarmente difficoltose e non migliorano l’apprendimento.
Per esempio, se un bambino soffre di un disturbo riguardante la lettura non ha senso fargli leggere un testo lungo perché, oltre a non migliorare la sua prestazione, potrebbe avere effetti negativi sull’autostima. Fra le altre misure dispensative ci sono le interrogazioni programmate, l’uso del vocabolario e un tempo maggiore per lo svolgimento dei compiti o delle prove.
Queste misure vanno valutate in sede di definizione del Piano Didattico Personalizzato e devono essere tarate in base al disturbo dell’alunno. L’individuazione delle giuste misure può consentire all’alunno di migliorare la sua condizione deficitaria e di recuperare (nel minor tempo possibile) il gap cognitivo con i compagni di classe.
Ultima modifica: 18/09/2021