La Legge 118 del 1971 disciplina l'invalidità civile e prevede una serie di disposizioni per l'integrazione sociale per le persone disabili
La Legge 118 del 1971, nota anche come “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”, disciplina l’invalidità civile. L’obiettivo principale di questa normativa è facilitare la vita dei mutilati e degli invalidi civili nell’accedere a servizi, agevolazioni, assegni e abbattimento dei limiti di interesse generale, come ad esempio la lotta alle barriere architettoniche negli edifici e nelle istituzioni di interesse generale. Insomma, la finalità è inserire le persone con disabilità all’interno della vita sociale del Paese.
La Legge 118 del 1971 si compone di 34 articoli, alcuni dei quali introducono servizi che hanno effetto ancora oggi. Innanzitutto all’art. 2 è disciplinata proprio la definizione di mutilati e invalidi civili, cioè “i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
In questo insieme, in favore dell’assegno di accompagnamento, sono considerati anche “i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”. Esclusi, invece, “gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi”.
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All’art. 3 si affronta il tema dell’assistenza sanitaria: “Il Ministero della sanità provvede altresì direttamente all’erogazione dell’assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi”.
Misura a cui si accompagna l’art.4: “Il Ministero della sanità […] ha facoltà di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per la costruzione, la trasformazione, l’ampliamento, l’impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonché di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale e simili”.
All’art. 12 della Legge 118 del 1971 abbiamo l’introduzione della pensione di inabilità: “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell’interno, una pensione di inabilità […] da ripartire in tredici mensilità”.
Un’altra misura introdotta con la Legge 118 del 1971 è l’assegno mensile. Di fatto l’art. 13 recita che “agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile […] per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12”.
All’art. 17 invece abbiamo l’assegno di accompagnamento: “Ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola dell’obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, è concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento […] per tredici mensilità”.
Con l’art. 19 si parla di pensione sociale: “In sostituzione della pensione o dell’assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”.
L’art. 23 parla invece dell’introduzione al lavoro: “I mutilati e invalidi civili di cui all’articolo 2, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all’orientamento, all’addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale”. L’art. 26 permette invece un congedo per cure: “Puòessere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale”.
All’art. 27 è disciplinato l’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare:
All’art. 28 è disciplinata la frequenza scolastica, cioè agli invalidi civili è assicurato:
L’art. 29 invece introduce la scuola all’interno delle strutture ospedaliere “per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale”, ma solo quando “sia accertata l’impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell’obbligo”.
Ultima modifica: 22/12/2021