Poiché gli unici strumenti previdenziali previsti in Italia in caso di disabilità riguardano l’indennità di accompagnamento, operare delle modifiche a riguardo permetterebbe di migliorare la vita non soltanto di chi assiste ma anche delle persone alle quali l’assistenza è rivolta.
La commissione al Senato quindi ha lo scopo di aggiornare la Legge 104 del 1992 “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” al fine di tutelare ed ampliare i diritti di coloro che si dedicano all’assistenza di un parente con disabilità grave sia esso il coniuge, parente o affine entro il secondo grado, oppure entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i sessantacinque anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Le agevolazioni fiscali previste dai Ddl sono molteplici: il Ddl 2266 prevede il beneficio della detraibilità dal reddito ovvero del credito d’imposta per metà delle spese sostenute e fino a un importo massimo di 1.000 euro annui.
Secondo il Ddl 2048 chi si occupa di “un parente o affine” convivente da almeno sei mesi con più di 80 anni ed un Isee che non superi i 25.000 euro annui una “detrazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento delle spese sostenute per l’assistenza fino a un tetto massimo di 10.000 euro annui”.
Il Ddl 2128 non prevede alcun tipo di agevolazione fiscale
Il Ddl 2048 prevede per chi “non è titolare di reddito” ovvero “è incapiente parzialmente o totalmente”, ma “assiste il parente” anche una specie di “rimborso spese non superiore a 1.900 euro annui” che sarebbe corrisposto dall’Inps. Chi invece assiste un familiare dagli 80 anni in su può chiedere di trasformare il proprio contratto di lavoro in part time (la cui durata non può superare i due anni e l’orario lavorativo non può superare il 50% dell’orario ordinario).
I permessi lavorativi previsti dalla 104 potranno essere “estesi anche ai caregiver familiari assunti con ogni forma di contratto di lavoro subordinato e parasubordinato” in modo da poter conciliare l’attività lavorativa con quella di cura e assistenza prevista dal caregiver familiare. Lo stesso disegno di legge prevedrebbe “l’istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell’attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare”.
Con l’art.3 del Ddl 2128 al caregiver familiare è previsto il riconoscimento della copertura a carico dello Stato “dei contributi figurativi riferiti al periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto, equiparati a quelli da lavoro domestico, che vanno a sommarsi ai contributi da lavoro eventualmente già versati”. Sono inoltre riconosciute “le tutele previste per le malattie professionali” e la “copertura assicurativa a carico dello Stato con il rimborso delle spese sostenute per sopperire alla vacanza assistenziale nei periodi di malattia o nei quali il prestatore di cure è impossibilitato ad assistere il proprio familiare”.
Ultima modifica: 17/02/2020