Ascensori per disabili, in accordo alla Legge 104, quando si può applicare l'Iva agevolata al 4%? L'Agenzia dell'Entrata ha fatto chiarezza
Ascensori per disabili, cosa dice la Legge 104? La normativa definisce un’iva agevolata al 4 per cento in applicazione all’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento disabili. Quindi, anche i montacarichi per disabili. Recentemente, però, l’Agenzia delle Entrate ha voluto dare alcune delucidazioni in merito agli elevatori per disabili.
È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se la fornitura e il montaggio di un impianto di sollevamento per persone nel vano scala condominiale può beneficiare dell’Iva al 4%. La risposta (n.3 del 13 gennaio 2020) è che il beneficio è applicabile solo nell’ipotesi in cui l’opera risponda a precise peculiarità strutturali minime previste dalla normativa di settore (DM n.236/1989).
Tutto ciò in relazione a interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche. Tale beneficio non si potrà applicare nel caso in cui l’ascensore non risponda a tali requisiti.
Nel parere si evidenzia – in primo luogo – che l’Iva agevolata è prevista per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” (Tabella A, parte II numero 41-ter, DpR n.633/72).
In precedenza, con la risoluzione n. 70/2012, si era affermato un identico orientamento. Ossia che l’agevolazione stabilita dal punto 31 della Tabella A, applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 4 per cento alle cessioni di beni è un’agevolazione oggettiva. Per beni quali “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie“.
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Con tale risoluzione l’Agenzia ha voluto sottolineare che il legislatore ha inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione. Puntando più sulla natura del prodotto che sullo status di invalidità del soggetto. In tale ottica, l’aliquota al 4% può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, nella misura in cui risponda alle peculiarità tecniche indicate dall’articolo 8.1.13 del Dm n. 236/1989.
Analogo ragionamento è valido, di conseguenza, anche per la norma contenuta nel punto 41-ter della Tabella A. Essa include le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto. In relazione a questo, l’istante chiedeva se le opere realizzate, per fruire dell’Iva ridotta, debbano necessariamente rispondere alle caratteristiche tecniche elencate nel Dm n. 236/1989 o se si possa applicare un’interpretazione più elastica su tali requisiti.
L’Agenzia chiarisce che anche per tali contratti di appalto, con oggetto la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, il legislatore ha privilegiato la natura del prodotto invece che lo status di invalidità del soggetto acquirente.
In conclusione l’Agenzia, in linea con la normativa e la prassi, ritiene che la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche possa beneficiare dell’Iva ridotta. Però, solo se tali opere rispondano ai requisiti tecnici previsti dalla norma (articolo 8.1.13 del Dm n. 236/1989).
Ultima modifica: 20/05/2021