Una società con sede legale in un Paese dell’Unione europea, che produce e commercializza integratori alimentari e altri prodotti, con distribuzione ai privati consumatori via internet, ha chiesto chiarimenti sull’aliquota Iva agevolata al 10 per cento da applicare o meno alla cessione di tali integratori alimentari.
In particolare, la società ha effettuato cessioni nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi d’imposta nazionali (consumatori finali comunitari) oltre la soglia di 35mila euro. In questo caso, di conseguenza per le vendite che hanno superato la soglia stabilita la società deve versare l’Iva in Italia e chiede quale sia l’aliquota applicabile ai prodotti venduti nel territorio italiano.
Quando si verificano tali situazioni, occorre sempre preliminarmente interpellare l’Agenzia delle dogane e dei monopoli per acquisire il necessario parere tecnico, in modo da classificare il prodotto in questione in una precisa voce doganale.
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Iva agevolata al 10 per cento per gli integratori alimentari? Ecco la risposta
La società ha provveduto pertanto a presentare una richiesta di parere di accertamento tecnico all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (circolare n. 32/2010, punto 9). Nello specifico, è stato fatto presente che i prodotti presentano alcune caratteristiche, descritte in dettaglio, derivanti principalmente dai diversi elementi di cui ogni singolo prodotto risulta essere composto e, inoltre, che le autorità doganali del proprio Paese hanno ritenuto applicabile l’aliquota Iva del 7 per cento e, indicato quale codice della nomenclatura combinata, la voce “2106”.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che gli integratori alimentari non sono un prodotto che di per sé beneficia dell’aliquota Iva ridotta, in quanto non sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al decreto Iva e che essenziale ai fini del riconoscimento dell’agevolazione è l’identificazione dei loro singoli componenti, in base al parere rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con i prodotti indicati nella Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al decreto Iva, per ottenere l’applicazione dell’aliquota Iva del 4, del 5 o del 10 per cento.
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L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la risposta al parere, ha inserito gli integratori alimentari – sulla base della loro composizione – all’interno della voce 21.06 tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”.
Gli integratori sono stati classificati all’interno del Capitolo 21 della Tariffa Doganale “Preparazioni alimentari diverse”, voce 2106: “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, in particolare, alla sottovoce 210690: “altre”, riportando le note esplicative del sistema armonizzato (NESA): “le preparazioni destinate a essere utilizzate nell’alimentazione umana, sia nello stato in cui si presentano, sia dopo trattamento (cottura, dissoluzione o ebollizione nell’acqua o nel latte, ecc.), e – le preparazioni composte interamente o parzialmente di sostanze alimentari e che entrano nella preparazione di bevande o alimenti per il consumo umano.
Sono in particolare comprese in questo gruppo quelle che consistono in miscugli di prodotti chimici (acidi organici, sali di calcio, ecc.) e di sostanze alimentari (per esempio, farine, zuccheri, polvere di latte), destinate a essere incorporate nelle preparazioni alimentari, sia come componenti di queste preparazioni, sia per migliorare alcune loro caratteristiche (presentazione, conservazione, ecc.)”, “sono comprese in questa voce anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di “complementi alimentari”, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute”.
Di conseguenza per la cessione di integratori alimentari è applicabile l’aliquota Iva ridotta al 10 per cento, in quanto riconducibili nel n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva (risposte nn. 269 e 270 del 25 agosto scorso).
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