Si può applica l'Iva agevolata al 4 per cento per l'acquisto di stazioni di ricarica per le auto elettriche acquistate da un disabile?
È stato chiesto un chiarimento all’Agenzia delle entrate sulla possibilità di applicare l’Iva agevolata al 4 per cento, oltre che sull’acquisto dell’auto elettrica destinata ad una persona disabile, anche sull’acquisto di una stazione di carica da installare presso la propria abitazione per alimentare la stessa auto elettrica. La risposta dell’Agenzia è stata negativa. La cessione della stazione di ricarica dell’auto elettrica sconta l’aliquota ordinaria del 22 per cento.
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La motivazione di tale precisazione – contenuta nella risposta n. 334/2020 – chiarisce che una persona con disabilità non può fruire dell’Iva agevolata al 4 per cento poiché la stazione di ricarica non costituisce un “pezzo” destinato all’adattamento del veicolo del disabile.
L’Agenzia arriva a tale conclusione dopo un excursus delle agevolazioni a favore dei soggetti con ridotte capacità motorie, partendo dalle disposizioni iniziali che prevedevano l’aliquota Iva ridotta solo per i disabili muniti di patente speciale, poi estesa a tutti i disabili (articolo 8, comma 3, legge n. 449/1997).
Lo scorso anno il beneficio dell’Iva al 4 per cento è stato esteso anche ai veicoli con motori ibridi ed elettrici (articolo 53-bis Decreto legge n. 124/2019). Quindi il numero 31) della Tabella A, Parte II, Dpr 633/1972 risulta così riformulato:
Inoltre il successivo punto 33) stabilisce che l’aliquota Iva del 4 per cento si applica alle cessioni di “parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 e 32”.
L’Agenzia ritiene, invece, che la stazione di ricarica non sia un elemento indispensabile “in via esclusiva” al funzionamento dell’auto, poiché non è un pezzo destinato all’adattamento del veicolo utilizzato dal portatore di handicap. La ratio della norma è quella di agevolare solo i pezzi, i ricambi e gli accessori degli apparecchi dedicati a chi ha problemi o ridotte capacità motorie (circolare n. 46/2001). Si vuole escludere la possibilità di estendere l’agevolazione a soggetti non disabili.
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Ultima modifica: 26/10/2020