È possibile applicare Iva agevolata 4 per cento per l'acquisto di un auto per persone disabili se la documentazione arriva successivamente?
L’Iva agevolata al 4% è una particolare agevolazione che si applica per l’acquisto di un auto da parte di persone disabili attraverso la Legge 104. Per avere questa detrazione, minore rispetto all’Iva ordinaria al 22%, deve essere consegnata la documentazione che attesti la presenza della disabilità. Cosa succede però se questo documento non è stato ancora emesso al momento dell’acquisto dell’auto? L’Iva agevolata al 4% può essere retroattiva?
Al momento sappiamo che l’Iva agevolata al 4% si applica al momento dell’acquisto di un auto per persone disabili, in particolare la massima cilindrata prevista è:
Un contribuente però, con un figlio minore portatore di disabilità grave e fiscalmente a carico, ha acquistato un’auto, con fattura con Iva al 22 per cento, senza chiedere al venditore l’applicazione delle agevolazioni. Nei mesi precedenti aveva richiesto all’Inps la visita alla commissione medica integrata, sulla base del certificato medico del pediatra.
Successivamente all’acquisto dell’auto, la commissione medica ha riconosciuto il figlio portatore di disabilità in situazione di gravità e minore invalido con necessità di assistenza continua con attribuzione dell’indennità di accompagnamento a decorrere da una data antecedente all’acquisto.
Il contribuente in questione chiede se può usufruire dell’aliquota Iva del 4 per cento per l’acquisto auto prevista a favore delle persone disabili, nonostante la fattura di vendita del veicolo sia stata emessa prima della visita medica alla commissione medica integrata Inps e se, di conseguenza, può chiedere al concessionario l’emissione di una nota di credito.
La prassi (circolare n. 46/2001) chiarisce sia qual è la documentazione necessaria per accedere al beneficio in caso di disabilità psichica, come per le disabilità motorie permanenti, sia che le certificazioni devono essere mostrate al concessionario al momento dell’acquisto. Ma questo non è stato possibile perché il contribuente ha ricevuto la necessaria documentazione soltanto dopo la compravendita, quindi, il venditore ha correttamente emesso fattura con Iva al 22 per cento.
L’elemento che consente però l’applicazione dell’IVA ridotta al 4 per cento è che dalla documentazione presentata si rileva che alla data dell’operazione sussistevano già i presupposti per usufruire del beneficio fiscale. Il verbale dell’Inps che accerta la disabilità del minore e riconosce l’indennità di accompagnamento a suo favore, ha la sua origine nel certificato del pediatra redatto in data precedente rispetto all’acquisto dell’auto.
Pertanto si conferma che può essere richiesta al concessionario una nota di variazione in diminuzione (articolo 26, comma 3, decreto Iva), in considerazione del fatto che la documentazione necessaria per usufruire del beneficio è stata acquisita soltanto successivamente all’acquisto.
In linea generale comunque, va ricordato che l’Iva agevolata al 4% può essere applicata anche successivamente, entro comunque un anno dall’acquisto del veicolo.
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L’Iva agevolata al 4 per cento per l’acquisto di un auto per persone disabili è riconosciuta dalla Legge 104/1992. I soggetti che possono richiedere l’agevolazione sono:
Le agevolazioni previste in materia sono:
Di seguito invece le auto che si possono acquistare con queste agevolazioni:
autovetture (*) | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
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autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) | Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
autoveicoli specifici (*) | Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
autocaravan (*) (**) | Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente |
motocarrozzette | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
motoveicoli per trasporto promiscuo | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente |
motoveicoli per trasporti specifici | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
Ultima modifica: 27/03/2023