L’iscrizione all’Università per le persone con disabilità funziona come per tutti, ma in base ad alcune normative possono essere garantite agevolazioni e misure atte a facilitare l’immatricolazione e il pagamento delle tasse.
Come funziona l’iscrizione all’Università?
In linea generale l’iscrizione all’Università dipende da Ateneo ad Ateneo, in quanti i tempi sono decisi appunto dall’istituzione specifica. C’è comunque un periodo ampio entro il quale è possibile iscriversi, che va da luglio a ottobre, e molto dipende anche se la facoltà è a numero aperto o chiuso, se è di natura pubblica o privata.
Per iscriversi all’Università resta necessario un diploma quinquennale di scuola superiore o un titolo di studio conseguito all’estero considerato a idoneo per il proseguimento degli studi. Oltre a ciò è necessario presentare il modulo di domanda per l’iscrizione e il modello ISEE di autocertificazione per la condizione economica, che potrebbe garantire anche particolari agevolazioni.
Legge 104, invalidità civile e iscrizione all’Università per chi ha disabilità: le agevolazioni
Le persone con disabilità che decidono di iscriversi all’Università possono usufruire di una serie di agevolazioni, in base alla normativa vigente. Bisogna comunque sottolineare che i benefici variano a seconda dell’Ateneo, dunque vi consigliamo di approfondire la lista delle possibili agevolazioni alla facoltà di appartenenza.
Come spiega il ministero per le disabilità, la Legge 118/971, che disciplina l’invalidità civile, prevede l’esenzione totale delle tasse universitarie nei casi in cui:
- l’iscrizione all’Università da parte di studenti con una percentuale invalidante non inferiore al 66%;
- studenti stranieri che hanno conseguito una borsa di studio dal Governo italiano per l’intero anno scolastico;
- studenti che hanno i requisiti di eleggibilità per conseguire la borsa al Diritto allo Studio.
Può comunque restare obbligatoria qualche contributo, come l’imposta di bollo (generalmente di 16 euro annui), la tassa di iscrizione e/o la tassa regionale. Alcuni Atenei possono comunque decidere di estendere l’esonero totale delle tasse anche a chi, indipendentemente dal grado di invalidità, sia stato riconosciuta la condizione di handicap prevista dall’articolo 3 comma 1 e 3 della Legge 104/92. Inoltre, sono previsti esoneri totali anche per i figli di soggetti beneficiari della pensione di inabilità.
In base ai regolamenti dell’università, sono previsti anche esoneri parziali in altre casistiche. Ad esempio uno studente con un grado di invalidità compresa tra il 45 e il 66 per cento può ottenere un’agevolazione parziale sulle tasse universitarie da pagare. Ci sono poi anche le agevolazioni per gli alloggi, disposti attraverso bandi specifici da parte delle Università.