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Invalidità civile per minorenni: requisiti, benefici e domanda

L'invalidità civile per minorenni è riconosciuta a coloro che presentano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della loro età

L’invalidità civile per minorenni è disciplinata dall’art.2 della legge n. 118/71, la quale stabilisce che si considerano mutilati e invalidi civili i minori di 18 anni affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie (l’oligofrenia è uno stato d’insufficienza mentale che si manifesta nei primi anni di vita), che abbiano difficoltà persistenti a compiere e/o svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. 

L’espressione “abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” indica un parametro valutativo diverso da quello previsto per coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e 65 anni. Non si fa più riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, bensì ad una situazione di persistente difficoltà a compiere qualunque funzione propria dell’età.

Quali sono i criteri per accertare l’invalidità civile per minorenni?

L’invalidità civile per minorenni, specie in tenera età, non si calcola in tanti punti percentuali quante sono le riduzioni della generica capacità lavorativa a seguito di una certa patologia, poiché i giovani, di per sé, non hanno capacità lavorativa.

Il riconoscimento dell’invalidità civile dei minori è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età (che invece, senza quella disabilità, potrebbero compiere). 

Esclusivamente per i minori con età superiore ai quindici anni viene indicata anche la percentuale d’invalidità civile, ai soli fini dell’iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/99.

I benefici dell’invalidità civile per minorenni

Quando l’invalido civile è un minore di 18 anni di età, l’Inps eroga specifiche indennità. La legge n. 289 del 1990 prevede per i minori di 18 anni invalidi civili al 100% due tipologie di provvidenze economiche:

Le due indennità sono incompatibili fra loro, pertanto la concessione di una esclude il diritto a riscuotere l’altra.

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Che cos’è l’indennità di accompagnamento?

L’indennità di accompagnamento è un sostegno economico al quale hanno diritto gli invalidi civili al 100% con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di una persona, o che hanno bisogno di assistenza continua perché non sono in grado di compiere gli atti quotidiani di vita.

Tali soggetti, per ottenere l’indennità che consente loro di avvalersi dell’assistenza di una persona (accompagnatore), non devono essere ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese. In caso contrario, si perde il diritto.

Per l’indennità di accompagnamento ai minori i requisiti sono gli stessi per la concessione dell’indennità ai soggetti maggiori di 18 anni. In passato le Commissioni Asl per l’accertamento dell’invalidità civile erano restie a riconoscere anche ai bambini in tenerissima età l’indennità di accompagnamento, poiché partivano dal presupposto che i bambini, specie se di pochissimi mesi, avrebbero comunque avuto necessità della continua presenza ed assistenza dei genitori.

Negli ultimi anni la Cassazione ha ribadito che certi bambini con disabilità “possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un’assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano” (Cass. 1377/2003).

Ad esempio, un bambino che presenta sin dalla nascita una malformazione alla spina dorsale per la quale, se messo a sedere non riesce a mantenere la posizione eretta in maniera autonoma e invece scivola lungo la sedia, necessita di un’assistenza diversa rispetto ad un bambino della stessa età che riuscirebbe, quanto meno, a rimanere seduto dove il genitore l’ha lasciato.

A norma dell’art. 1 comma 2 della legge n. 508 del 1988, l’indennità di accompagnamento è concessa:

  • ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
  • ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale 100% per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un’assistenza continua.

L’invalidità al 100%, come l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o l’incapacità di compiere atti di vita quotidiani senza un’assistenza continua, devono essere accertate e riconosciute dalla Commissione Medica. 

L’indennità dura 12 mesi, non dipende dalla frequenza a una scuola o a un centro riabilitativo e non viene erogata soltanto se il bambino è inserito in un istituto la cui retta risulti totalmente a carico dell’ente pubblico.

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Cos’è l’indennità mensile di frequenza

L’indennità mensile di frequenza viene riconosciuta ai minori dichiarati invalidi che frequentano le scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, o che frequentano in maniera continua o periodica dei centri ambulatori. Viene erogata l’indennità di frequenza quando il bambino è riconosciuto “minore invalido, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o ipoacusico” (cioè con riduzione dell’udito).

Tale indennità è relativa ai mesi di frequenza, anche saltuaria, di un asilo nido o di una scuola di ogni ordine e grado (anche privata), dei centri estivi comunali o di un centro riabilitativo pubblico o convenzionato (in questo caso la riabilitazione deve essere stata prescritta da un medico specialista del servizio pubblico, di solito appartenente alla neuropsichiatria infantile).

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La domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile per minorenni

La strada da seguire per ottenere ciò a cui si ha diritto comincia con la presentazione di una domanda che deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso uno degli uffici delle Aziende per i Servizi Sanitari ed inoltrata all’INPS anziché alla ASL, esclusivamente per via telematica (on line) collegandosi al sito www.inps.it e accedendo all’applicazione InvCiv2010.

È necessario poi recarsi da un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato che attesti le infermità invalidanti. Una volta compilato il certificato on line a cura del medico, la procedura genera una ricevuta che il medico dovrà stampare e consegnare al cittadino e che reca anche il numero di certificato che dovrà poi essere riportato nella domanda.

Si può quindi presentare la domanda on line accedendo alla procedura disponibile sul sito dell’Inps entro il termine massimo di 90 giorni dal rilascio del certificato stesso.

Nel caso in cui la domanda sia intesa ad ottenere l’indennità mensile di frequenza, il certificato medico deve contenere la dicitura: “Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.

Se invece la domanda è intesa ad ottenere l’indennità di accompagnamento, il certificato medico oltre ad esprimere con chiarezza e precisione la diagnosi della malattia invalidante, deve anche contenere la dicitura: “Minore impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “Minore che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

La domanda deve essere firmata da coloro che esercitano la potestà (di norma il padre e la madre). La Commissione medica fissa entro tre mesi dalla presentazione della domanda la data della visita che verrà comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il procedimento prosegue con la visita medica.

Visita medica per l’accertamento dell’invalidità civile nel minore

La convocazione per effettuare la visita viene inviata con un preavviso di circa 20 giorni. Inoltre, se necessario, è possibile richiedere la visita a domicilio presentando un certificato medico che dichiari che il minore non è trasportabile. In ogni caso il minore dovrà presentarsi con:

  • un documento di identità;
  • tutta la documentazione clinica che attesta il suo stato di salute (radiografie, certificazioni di visite specialistiche, fisioterapie effettuate, documenti relativi alle terapie in atto, prescrizioni mediche, accertamenti diagnostici…).

La visita del minore è effettuata da una Commissione Sanitaria che ha il compito di stabilire la percentuale di invalidità da attribuirgli in relazione alla documentazione medica presentata e all’attuale stato di salute. Alla visita potrà assistere anche un medico di fiducia del minore che però dovrà essere pagato dal richiedente.

L’esito della visita verrà inviato alla Commissione medica periferica per le Pensioni di Guerra e d’Invalidità Civile che emetterà il proprio parere entro 60 giorni, periodo durante il quale tale commissione potrà chiedere di incontrare il minore. Il risultato della visita verrà comunicato direttamente al domicilio del richiedente. Se la domanda non dovesse venire accettata è possibile fare ricorso al Ministero del Tesoro entro 2 mesi dalla data in cui si è ricevuto il risultato della visita.

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Cosa accade al compimento del 18° anno di età?

Il compimento del 18° anno non comporta l’automatica concessione di alcuna prestazione, neanche l’indennità di accompagnamento. Raggiunta la maggiore età, infatti, è necessario ripetere la valutazione dell’invalidità attraverso una visita che verifichi anche la permanenza dei requisiti necessari per continuare a percepire l’indennità di accompagnamento. Al contrario, l’indennità di frequenza non viene concessa oltre i 18 anni.

Dal momento che dopo i 18 anni vengono adottati gli stessi criteri previsti per le persone adulte, verrà stabilita una percentuale d’invalidità con i benefici economici ad essa collegati e la relativa concessione sarà subordinata al requisito del limite di reddito.

Infine è importante ricordare che al compimento dei 18 anni le provvidenze economiche vengono automaticamente sospese: pertanto è opportuno presentare la domanda prima di quella data per effettuare la visita medica di verifica dei requisiti sanitari. In questo modo è possibile evitare la sospensione prolungata dei benefici e attivare tempestivamente la concessione delle prestazioni economiche spettanti.

Ultima modifica: 24/08/2020

Redazione - Ability Channel

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