L’interdizione può essere chiesta nei confronti della persona maggiorenne, previa dichiarazione da parte del Tribunale, che si trova in condizioni di abituale infermità mentale che la rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Il Codice Civile prevede delle misure di tutela delle persone prive del tutto, o in parte, di autonomia (Legge n.6/2004, artt. 404 e seguenti). Il nostro ordinamento considera capace di agire, ovvero di compiere atti giuridici validi come vendere, comprare, firmare cambiali, ecc. la persona che ha compiuto 18 anni; fino al compimento della maggiore età la capacità di agire è tutelata dai genitori, che ricoprono la veste di rappresentanti legali del minore.
La capacità giuridica è l’idoneità del soggetto a essere titolare di diritti e obblighi. Essa si acquista al momento della nascita (art. 1 Codice Civile) e comporta quindi che anche i neonati, i minorenni gli incapaci possano essere titolari, per fare un esempio, del diritto di proprietà di un bene. Ogni persona fisica possiede tale capacità per il solo fatto di esistere, a prescindere dalla durata della sua esistenza.
La capacità di agire è invece l’idoneità della persona ad esercitare i diritti e ad assumere gli obblighi di cui è titolare. La capacità di agire si acquista con il compimento dei 18 anni; questo significa che un bambino può ricevere in regalo dai nonni una casa divenendo titolare del diritto di proprietà, ma non può esercitare in concreto questo diritto (ad esempio affittando l’immobile) fin quando è minorenne. A differenza della capacità giuridica, la capacità di agire può avere delle limitazioni in relazione a diversi fattori, oltre l’età:
Una persona maggiorenne ed incapace di intendere e di volere ha il diritto di avere un rappresentante legale solo se è stato avviato un provvedimento del giudice: nessuno infatti, nemmeno i parenti più prossimi, diventa rappresentante legale per il semplice vincolo di parentela.
L’interdizione può essere chiesta nei confronti della persona maggiorenne (ed anche nell’ultimo anno della minore età), previa dichiarazione di interdizione da parte del Tribunale, che si trova in condizioni di abituale infermità mentale che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. Il Tribunale, dopo opportuni accertamenti, ha la facoltà di nominare un rappresentante legale, ovvero un tutore. Ritornando all’esempio fatto, se la persona interdetta deve vendere un immobile il tutore (come nel caso di genitore e figlio minorenne), previa autorizzazione del Giudice, potrà manifestare il consenso davanti al notaio in nome e per conto della persona interdetta.
L’inabilitazione riguarda l’infermo di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici, o le persone cieche o sordomute dalla nascita del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
L’inabilitato, previa dichiarazione del Tribunale, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione in autonomia. Per ciò che riguarda invece gli atti di straordinaria amministrazione, questi devono essere firmati insieme al curatore (che non è rappresentante legale) e necessitano dell’autorizzazione del giudice tutelare. L’atto senza la firma del curatore è considerato annullabile.
Di norma il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati:
In alternativa viene scelto tenuto conto dell’esclusivo interesse del beneficiario. In ogni caso è necessaria l’assistenza di un legale.
I potenziali interessati all’amministratore di sostegno sono definiti dall’articolo 404 del Codice Civile:
L’amministratore di sostegno, che non può percepire alcun compenso per la sua attività, ha dei precisi doveri nello svolgimento dell’incarico, primo tra tutti il tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
Ultima modifica: 08/03/2020