Inserimento lavorativo disabili, cosa è utile sapere

Redazione:

Inserimento lavorativo disabili: ll diritto al lavoro delle persone disabili è sempre stato un aspetto sul quale il governo italiano si è dibattuto. A partire dagli anni ’60, sono state emanate normative che garantissero un sostegno e un collocamento obbligatorio da riservare alle persone con disabilità. Già la legge 482/68 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private, obbligava  enti pubblici e diverse tipologie di aziende private ad assumere persone con invalidità senza però tener conto delle competenze del disabile e la qualità dell’inserimento lavorativo, aspetti presi in considerazione dalle leggi successive e in particolar modo dalla  legge 104/92, in cui venne  sancito il principio di valutare il soggetto rispetto alla concrete capacità lavorative-relazionali.

La normativa vigente: La legge 68/1999

Legge 68/1999L’attuale normativa di riferimento per l’inserimento lavorativo disabili è la legge 12 marzo 1999, n° 68, un insieme di norme che garantiscono un collocamento non solo obbligatorio ma mirato grazie ai servizi di sostegno e alla cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti. Infatti, la legge 68/1999 ha abbandonando la filosofia assistenzialistica delle  leggi precedenti strutturando nuove regole sul principio di un collocamento del disabile che rispetti non solo le potenzialità lavorative del lavoratore ma che le inserisca e le integri  pienamente all’interno dell’azienda che l’assume.
Prevede quindi un collocamento mirato delle persone con handicap dopo aver fatto attente valutazioni da parte di istituzioni regionali e provinciali,  dai servizi delle ASL e dai Comuni. I servizi per l’impiego provinciali si avvalgono di un Ufficio provinciale per l’inserimento lavorativo, a cui fanno riferimento specifici comitati tecnici, formati da impiegati ed esperti del settore sociale e medico-legale, che stilano un programma individualizzato e dettagliato per ogni persona iscritta alle liste di collocamento. I loro compiti sono quelli di valutare le reali capacità e potenzialità lavorative dei lavoratori disabili, definire gli strumenti utili all’inserimento lavorativo e al collocamento mirato predisponendone un piano di tutoraggio  e orientare i lavoratori disabili verso nuovi corsi di formazione o aggiornamento per sviluppare e approfondire nuove capacità.

Inserimento lavorativo disabili: a chi si applica la legge 68/99

Gli aventi diritto sono:

  • le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, con un riconoscimento dell’invalidità civile superiore al 45 per cento;
  • le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, le persone non vedenti, sorde  o mute e le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni.

Invece i soggetti obbligati ad assumere persone con disabilità sono:

  • gli enti pubblici
  • i partiti politici
  • le organizzazioni sindacali e senza scopo di lucro
  • le aziende e gli enti privati

Essi sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; di due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; e di un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Non possono risultare lavoratori disabili gli invalidi interni ovvero il personale divenuto invalido dopo l’assunzione.
Le condizioni di disabilità vengono accertate dalle commissioni previste dalla legge 104/92. Inoltre, i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a salvaguardare il mantenimento del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Iter inserimento lavorativo disabili

Inserimento lavorativo dei disabiliIn base all’articolo 8 della legge 68/1999 l’iter da seguire per l’inserimento lavorativo dei disabili è ben preciso. Le persone con disabilità alla ricerca di lavoro devono iscriversi alle liste delle Categorie protette al Centro per l’impiego territoriale presentando una documentazione che attesti l’identità, la formazione professionale e l’accertamento dello stato di disabilità. Dopo l’iscrizione, la nuova normativa prevede che, prima dell’avviamento al lavoro, il disabile debba essere valutato considerando il tipo d’invalidità in relazione alla preparazione professionale. Il lavoratore quindi effettua un colloquio di orientamento, solitamente tenuto da agenzie specializzate o dagli stessi uffici competenti, che consente agli operatori di annotare in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Successivamente, il lavoratore disabile è inserito nell’apposito elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l’elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri della legge 68/99. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda.

Le modalità di assunzione avvengono nel momento in cui i datori di lavoro obbligati fanno richiesta di avviamento di tale procedura presso gli uffici competenti oppure mediante convenzione.
Le assunzioni tempo indeterminato o determinato, possono prevedere forme di part-time, possono avvenire nella forma dei contratti di apprendistato e inoltre, possono essere realizzate all’interno di piani specifici regolati dalle convenzioni che si vengono a creare tra gli enti provinciali o regionali e gli stessi datori di lavoro.
Sia mediante richieste di avviamento o mediante convenzioni, i datori di lavoro devono presentare richiesta di avviamento agli Uffici competenti entro 60 giorni dal giorno successivo alla data in cui insorge l’obbligo stesso.
Successivamente alla richiesta inoltrata, gli Uffici competenti iniziano l’iter di incrocio tra domanda e offerta. Il collocamento mirato ha quindi lo scopo di supportare il disabile dopo una adeguata valutazione delle sue capacità lavorative e disabilità, e aiutarlo  ad inserirsi nel posto più adatto, attraverso analisi adeguate, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi.

Buone prassi per l’inserimento lavorativo disabili

Cooperatia sociale ASSISecondo gli ultimi dati Istat, nel nostro Paese solo il 16% dei disabili ha un lavoro e quindi l’84% delle persone con disabilità non ha un’ occupazione, nonostante ci siano oltre 700 mila persone iscritte alle liste di collocamento obbligatorio.
Anche se il dato non è incoraggiante, negli ultimi anni per far si che aumenti in modo considerevole il numero di persone con disabilità nei luoghi di lavoro si è cercato di attivare un insieme di strumenti e azioni svolte in sinergia da più servizi in rete tra di loro, proprio per favorire l’integrazione lavorativa dei disabili.

Oggigiorno si parla di Buone Prassi per indicare quelle  esperienze operative di particolare successo e rilevanza che possono essere di esempio. La caratteristica principale della buona prassi è la cooperazione che si viene a creare tra tutti i soggetti coinvolti nell’inserimento lavorativo dei disabili. L’integrazione lavorativa di persone svantaggiate deve necessariamente essere accompagnata da una metodologia di intervento mirata che favorisca l’incontro tra contesto lavorativo e persona con svantaggio e lo integri pienamente nel nuovo ambiente lavorativo. Gli indicatori di qualità delle buone prassi prevedono accordi territoriali stabili di collaborazione con istituzioni, agenzie formative, con cooperative sociali, figure professionali dedicate all’inserimento e strumenti di progettazione, gestione e valutazione dei percorsi di successo.

È necessaria l’esistenza di questi progetti di cooperazione tra i vari soggetti perché si è notato che le sole agevolazioni fiscali per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità non servono a garantire il loro inserimento. Anche se la legge 68/99 dispone ogni anno di un fondo pari a 31.000.000 di euro per fiscalizzare gli oneri contributivi, rimborsare parzialmente le spese per l’adeguamento del posto di lavoro e finanziare attività volte a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili sono strumenti legislativi che senza essere accompagnati da altri strumenti sociali non permettono un’integrazione positiva e soddisfacente del disabile.

Inserimento lavorativo dei disabili psichici

inserimento lavorativo disabiliL’art. 9 comma 4 della legge 68/99 prevede che “I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11”. 
La legge per il diritto al lavoro dei disabili ha tracciato un percorso di maggiore protezione per i disabili psichici che rappresentano una categoria particolare  prevedendo che le persone con disabilità psichica siano assunte esclusivamente mediante chiamata nominativa attraverso una convenzione tra il datore di lavoro ed il centro per l’impiego (art. 11 legge n. 68/99).  È un’unica ed esclusiva modalità di accesso che  preclude altre possibilità di avvio come per esempio la chiamata con avviso pubblico, in quanto l’inserimento lavorativo dei disabili  psichici deve seguire un percorso d’inserimento guidato e maggiormente mirato rispetto alle possibilità del lavoratore e alle esigenze dell’impresa.

In ambito regionale e provinciale esistono vari progetti per favorire l’inserimento lavorativo dei disabili psichici.  La legge 381/91 prevede l’inserimento lavorativo di invalidi psichici, ex-degenti di Istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico presso cooperative sociali. La prima cooperativa, nata a Trieste nei primi anni 70, fu una sorta di verifica di un nuovo metodo terapeutico, che riconosceva la qualifica di socio lavoratore a quei pazienti che in precedenza erano costretti a lavorare senza alcuna retribuzione e senza diritti civili. I risultati furono sbalorditivi e sorsero così altre cooperative – simili nella struttura costitutiva e organizzativa – con lo scopo di inserire o reinserire nel mondo del lavoro disabili e altri svantaggiati, come ex-alcolisti o ex-carcerati.
Attualmente molte cooperative sociali ed enti presenti in molte regioni italiane sperimentano percorsi lavorativi speciali per persone con disabilità. Come afferma Valentina Amoruso nella rivista Diritto e lavoro (n. 1, 2009) sul nostro territorio “si snodano realtà diversificate: contesti più protetti (quali centri socio-educativi e laboratori protetti), si pongono obiettivi di produttività più limitati e perseguono finalità essenzialmente educative, mentre le cooperative sociali offrono un’opportunità di inserimento lavorativo più concreta e stimolante per il soggetto con handicap psichico. Tali cooperative (anche dette integrate o cooperative di tipo B), ai sensi della legge n. 381/91, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi e mediante lo svolgimento di attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.

Redazione - Ability Channel
Dal 2011 la redazione di Ability Channel tiene informati i suoi lettori su tutto ciò che riguarda il mondo della disabilità: partendo dalle patologie, passando per le attività di enti ed associazioni, fino ad arrivare a raccontarne la spettacolarità sportiva paralimpica. Ability Channel è l'approccio positivo alla disabilità, una risorsa fondamentale della nostra società.

ARTICOLI CORRELATI

Resta aggiornato

Riceverai nella tua e-mail tutti gli aggiornamenti sul mondo di Ability Channel.

 

Carrozzine per disabili: tutto quello che c’è da sapere

Contenuto sponsorizzato
 

Autonomia e Libertà sinonimi di viaggio

Contenuto sponsorizzato