Dopo che la Consulta le aveva definite “inadeguate” a tutelare la vita degli invalidi civili, ora siamo alla svolta decisiva per il riconoscimento dell’aumento delle pensioni di invalidità civile. Il 23 settembre 2020, infatti, l’Inps ha recepito quanto disposto dalla Corte Costituzione e quanto poi imposto dal Decreto Agosto (passando anche per il Decreto Rilancio).
A quanto ammonta l’aumento delle pensioni di invalidità civile?
Inizialmente, la pensione di invalidità civile prevedeva un fisso mensile di 285,66 euro, che appunto è stato giudicato dalla Consulta non sufficiente “a soddisfare i bisogni primari della vita” di un invalido civile. Così, la Corte ha chiesto un “incremento al milione”, come previsto dalla legge 448 del 2011, così da lievitare la cifra a 516,46 euro.Tuttavia, grazie al Decreto Agosto, la somma ha subito un ulteriore incremento, toccando i 651,51 euro, cifra confermata poi dall’Inps per 13 mensilità.
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A chi spetta l’aumento delle pensioni di invalidità civile?
Come si può leggere dalla circolare Inps n. 107 del 23 settembre 2020, l’aumento delle pensioni di invalidità civile spetta a chi risponde a due tipi di requisiti:
- anagrafico – l’incremento spetta a tutti i titolari di pensione di inabilità che hanno compiuto 18 anni (quindi no ai minorenni invalidi civili);
- reddituali – con i seguenti requisiti (importi aggiornati al 2020):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro;
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro o redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro. Nel caso in cui entrambi i coniugi hanno diritto all’aumento delle pensioni di invalidità civile, concorre al calcolo reddituale. Se invece viene raggiunto il limite, va tenuto conto del reddito cumulato comprensivo.
Cosa viene inserito e cosa viene tolto dal calcolo reddituale?
Concorrono al calcolo i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi tassati alla fonte e i redditi esenti da IRPEF.
Ciò che invece non rientra nel calcolo sono:
- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- i trattamenti di famiglia;
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
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Come fare domanda per l’aumento delle pensioni di invalidità civile?
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo fare due distinzioni. In primis, per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi non vi è alcuna domanda da presentare, ma sarà l’INPS stessa a riconoscere automaticamente l’incremento con decorrenza dal 1° agosto 2020.
Chi ha una pensione di inabilità ordinaria, invece, deve presentare una domanda per l’apposito beneficio, che ha sempre decorrenza dal 1° agosto 2020. Una volta fatta la richiesta, l’incremento sarà riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta.
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