L'indennità di accompagnamento spetta a tutti coloro che abbiano una disabilità, indipendentemente dall'età: ecco cosa c'è da sapere
Per indennità di accompagnamento si intende una prestazione economica a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali. Per loro, lo Stato ha accertato l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore e l’impossibilità di compiere azioni quotidiane senza un sostegno. Questa indennità spetta a tutti i cittadini (italiani e non) in possesso dei requisiti e non è in alcun modo vincolata al reddito (come per esempio la pensione di invalidità civile).
Per essere idonei per ottenere l’indennità di invalidità, è importante comprendere i criteri di ammissibilità. Di seguito sono elencati i principali requisiti da soddisfare:
La permanenza in ospedale per più di un mese non permette di ricevere l’indennità di frequenza e non è compatibile con essa. Tuttavia, è possibile ricevere questa indennità insieme a un lavoro e alla pensione di inabilità, così come alle pensioni e alle indennità di accompagnamento per coloro che sono completamente o parzialmente non vedenti (persone con molteplici disabilità).
Non è possibile ricevere contemporaneamente l’indennità per disabilità causate da guerra, lavoro o servizio; se si è idonei per entrambe, è necessario scegliere l’opzione più vantaggiosa, ma non entrambe contemporaneamente. L’indennità di accompagnamento è concessa solo dopo aver presentato una richiesta online all’INPS e aver successivamente superato un controllo medico. Il pagamento inizia dal mese successivo alla richiesta e viene erogato mensilmente per 12 mesi, con l’importo stabilito annualmente.
Questo beneficio è esteso anche a:
Per maggiori dettagli sui tassi di invalidità e sui limiti di reddito per il 2024, è possibile consultare ulteriori informazioni disponibili.
L’indennità di accompagnamento rappresenta un importante sostegno economico per le persone che hanno subito una grave invalidità. Tuttavia, la legge stabilisce che questa indennità non può essere cumulata con altre prestazioni simili concesse a seguito di invalidità contratte per determinate cause. Queste cause includono la guerra, il lavoro o il servizio.
In altre parole, se un individuo ha diritto all’indennità di accompagnamento a causa di una determinata invalidità, e contemporaneamente è beneficiario di altre prestazioni per la stessa invalidità dovute a circostanze legate alla guerra, al lavoro o al servizio, allora sarà tenuto a fare una scelta. Questa scelta è conosciuta come “diritto di opzione.”
Il cittadino ha dunque la possibilità di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. Ciò significa che può optare per la prestazione che gli fornisce il massimo beneficio economico. Questo è un importante principio di equità nel sistema di assistenza sociale, poiché garantisce che le persone con disabilità abbiano accesso a un sostegno finanziario adeguato senza duplicazione di prestazioni simili.
Per richiedere l’indennità di accompagnamento tramite l’iter amministrativo, è necessario inizialmente consultare il proprio medico curante e chiedere l’emissione di un certificato medico (vedi Accertamento sanitario).
Una volta ottenuto il certificato, bisogna assicurarsi di allegare il codice identificativo e presentare la richiesta in formato telematico utilizzando una delle seguenti opzioni:
Dal 4 luglio 2009, con l’eccezione delle richieste di aggravamento presentate da pazienti oncologici, non è consentito presentare una nuova richiesta amministrativa se è ancora in corso il processo relativo a una richiesta precedente o se c’è un ricorso giudiziario in sospeso. Nel secondo caso, è necessario attendere che la sentenza diventi definitiva prima di procedere con una nuova richiesta.
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:
Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età.
A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. La prestazione, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.
L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche alle persone con minorazione che abbiano fatto domanda dopo il compimento del 65esimo anno di età. È inoltre compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali.
Nell’Allegato 2 della Circolare n. 1, datata 2 gennaio scorso, l’INPS ha stabilito le nuove cifre per il 2024 relative alle pensioni, agli assegni e alle indennità pagate mensilmente ai beneficiari di diverse categorie, come gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi, insieme ai rispettivi requisiti di reddito per ottenere alcune forme di assistenza economica.
Le pensioni e gli assegni sono stati adeguati in base all’indice di perequazione definitivo per il 2023 e a una prevista variazione percentuale del 5,4% a partire dal 1° gennaio 2024, con un possibile aggiustamento successivo nell’anno seguente durante la perequazione. In parallelo, i limiti di reddito per il 2024 sono stati aumentati del 8,6% rispetto all’anno precedente, tranne per l’assegno mensile degli invalidi civili parziali e le indennità di frequenza, che seguono le stesse regole dei requisiti di reddito della pensione sociale.
Pensione per ciechi civili assoluti (non ricoverati)
Pensione per ciechi civili assoluti (ricoverati)
Pensione per ciechi civili parziali (ricoverati e non)
Pensione per invalidi civili totali
Pensione per sordi
Assegno mensile per invalidi civili parziali (74-99%)
Indennità mensile per frequenza minori
Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti
Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali
Indennità per comunicazione per sordi
Assegno a vita per ipovedenti gravi (decimisti)
Indennità speciale per ciechi ventesimisti
Lavoratori affetti da drepanocitosi o talassemia maggiore
(fonte immagine: Freepik)
Ultima modifica: 05/02/2024