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Indennità di accompagnamento: requisiti e come fare domanda

L'indennità di accompagnamento spetta a tutti coloro che abbiano una disabilità, indipendentemente dall'età: ecco cosa c'è da sapere

Per indennità di accompagnamento si intende una prestazione economica a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali. Per loro, lo Stato ha accertato l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore e l’impossibilità di compiere azioni quotidiane senza un sostegno. Questa indennità spetta a tutti i cittadini (italiani e non) in possesso dei requisiti e non è in alcun modo vincolata al reddito (come per esempio la pensione di invalidità civile).

Chi ha diritto all’indennità di accompagnamento

Per essere idonei per ottenere l’indennità di invalidità, è importante comprendere i criteri di ammissibilità. Di seguito sono elencati i principali requisiti da soddisfare:

  1. Invalidità Totale e Permanente (100%). Il richiedente deve essere riconosciuto come completamente incapace di svolgere qualsiasi attività lavorativa in modo permanente.
  2. Dipendenza da un Accompagnatore per la Deambulazione. Oltre all’inabilità totale e permanente, è necessario che la persona non possa camminare autonomamente senza l’assistenza costante di un accompagnatore.
  3. Incapacità di Svolgere Attività Quotidiane Senza Assistenza Continua. Un altro requisito essenziale è l’incapacità di svolgere attività quotidiane come vestirsi, alimentarsi e la cura personale senza assistenza continua.
  4. Residenza Stabile e Abituale in Italia. Il richiedente deve avere una residenza stabile e continuativa in Italia.
  5. Iscrizione all’Anagrafe del Comune di Residenza per i Cittadini Stranieri Comunitari. I cittadini stranieri provenienti dall’Unione Europea devono essere registrati presso l’anagrafe del comune in cui risiedono in Italia.
  6. Permesso di Soggiorno di almeno un Anno per i Cittadini Stranieri Extracomunitari (Art. 41 TU Immigrazione): I cittadini stranieri provenienti da paesi al di fuori dell’Unione Europea devono possedere un permesso di soggiorno con una durata minima di un anno, in conformità all’articolo 41 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Chi ha diritto all’indennità

La permanenza in ospedale per più di un mese non permette di ricevere l’indennità di frequenza e non è compatibile con essa. Tuttavia, è possibile ricevere questa indennità insieme a un lavoro e alla pensione di inabilità, così come alle pensioni e alle indennità di accompagnamento per coloro che sono completamente o parzialmente non vedenti (persone con molteplici disabilità).

Non è possibile ricevere contemporaneamente l’indennità per disabilità causate da guerra, lavoro o servizio; se si è idonei per entrambe, è necessario scegliere l’opzione più vantaggiosa, ma non entrambe contemporaneamente. L’indennità di accompagnamento è concessa solo dopo aver presentato una richiesta online all’INPS e aver successivamente superato un controllo medico. Il pagamento inizia dal mese successivo alla richiesta e viene erogato mensilmente per 12 mesi, con l’importo stabilito annualmente.

Questo beneficio è esteso anche a:

  1. Persone cieche totali
  2. Individui sottoposti a chemioterapia o a terapie day hospital che non possono recarsi autonomamente in ospedale (in base a una sentenza della Corte di Cassazione del 1999)
  3. Minorenni incapaci di camminare senza assistenza e che necessitano di assistenza continua (in base a una sentenza della Corte di Cassazione del 2003)
  4. Persone affette da morbo di Alzheimer, sindrome di Down, epilessia o gravi disturbi intellettivi e cognitivi che limitano la loro capacità di svolgere le attività quotidiane (in base a una sentenza del 2005)

Per maggiori dettagli sui tassi di invalidità e sui limiti di reddito per il 2024, è possibile consultare ulteriori informazioni disponibili.

Chi non può ricevere indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento rappresenta un importante sostegno economico per le persone che hanno subito una grave invalidità. Tuttavia, la legge stabilisce che questa indennità non può essere cumulata con altre prestazioni simili concesse a seguito di invalidità contratte per determinate cause. Queste cause includono la guerra, il lavoro o il servizio.

In altre parole, se un individuo ha diritto all’indennità di accompagnamento a causa di una determinata invalidità, e contemporaneamente è beneficiario di altre prestazioni per la stessa invalidità dovute a circostanze legate alla guerra, al lavoro o al servizio, allora sarà tenuto a fare una scelta. Questa scelta è conosciuta come “diritto di opzione.”

Il cittadino ha dunque la possibilità di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. Ciò significa che può optare per la prestazione che gli fornisce il massimo beneficio economico. Questo è un importante principio di equità nel sistema di assistenza sociale, poiché garantisce che le persone con disabilità abbiano accesso a un sostegno finanziario adeguato senza duplicazione di prestazioni simili.

Come si presenta la domanda

Per richiedere l’indennità di accompagnamento tramite l’iter amministrativo, è necessario inizialmente consultare il proprio medico curante e chiedere l’emissione di un certificato medico (vedi Accertamento sanitario).

Una volta ottenuto il certificato, bisogna assicurarsi di allegare il codice identificativo e presentare la richiesta in formato telematico utilizzando una delle seguenti opzioni:

  1. Accedendo al sito web www.inps.it e utilizzando quindi il proprio codice PIN dell’Istituto. Il percorso da seguire è il seguente: Servizi online > Servizi per il cittadino > Invalidità civile: invio domanda per il riconoscimento dei requisiti sanitari. Nel caso di richiesta per un minore, è fondamentale utilizzare il PIN del minore stesso, evitando di utilizzare il codice PIN del genitore o del tutore
  2. Rivolgendosi agli enti di patronato convenzionati

Dal 4 luglio 2009, con l’eccezione delle richieste di aggravamento presentate da pazienti oncologici, non è consentito presentare una nuova richiesta amministrativa se è ancora in corso il processo relativo a una richiesta precedente o se c’è un ricorso giudiziario in sospeso. Nel secondo caso, è necessario attendere che la sentenza diventi definitiva prima di procedere con una nuova richiesta.

Chi è escluso dall’indennità di accompagnamento

Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:

  • siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni
  • percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole
Fonte: svitlanah da Envato Elements

Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età.

A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. La prestazione, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche alle persone con minorazione che abbiano fatto domanda dopo il compimento del 65esimo anno di età. È inoltre compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali.

A quanto ammonta l’indennità

Nell’Allegato 2 della Circolare n. 1, datata 2 gennaio scorso, l’INPS ha stabilito le nuove cifre per il 2024 relative alle pensioni, agli assegni e alle indennità pagate mensilmente ai beneficiari di diverse categorie, come gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi, insieme ai rispettivi requisiti di reddito per ottenere alcune forme di assistenza economica.

Le pensioni e gli assegni sono stati adeguati in base all’indice di perequazione definitivo per il 2023 e a una prevista variazione percentuale del 5,4% a partire dal 1° gennaio 2024, con un possibile aggiustamento successivo nell’anno seguente durante la perequazione. In parallelo, i limiti di reddito per il 2024 sono stati aumentati del 8,6% rispetto all’anno precedente, tranne per l’assegno mensile degli invalidi civili parziali e le indennità di frequenza, che seguono le stesse regole dei requisiti di reddito della pensione sociale.

Riepilogo delle cifre e confronto col 2023

Pensione per ciechi civili assoluti (non ricoverati)

  • 2024: €360,48 (requisito di reddito: €19.461,12)
  • 2023: €339,48 (requisito di reddito: €17.920)

Pensione per ciechi civili assoluti (ricoverati)

  • 2024: €333,33 (requisito di reddito: €19.461,12)
  • 2023: €313,91 (requisito di reddito: €17.920)

Pensione per ciechi civili parziali (ricoverati e non)

  • 2024: €333,33 (requisito di reddito: €19.461,12)
  • 2023: €313,91 (requisito di reddito: €17.920)

Pensione per invalidi civili totali

  • 2024: €333,33 (requisito di reddito: €19.461,12)
  • 2023: €313,91 (requisito di reddito: €17.920)

Pensione per sordi

  • 2024: €333,33 (requisito di reddito: €19.461,12)
  • 2023: €313,91 (requisito di reddito: €17.920)

Assegno mensile per invalidi civili parziali (74-99%)

  • 2024: €333,33 (requisito di reddito: €5.725,46)
  • 2023: €313,91 (requisito di reddito: €5.391,88)

Indennità mensile per frequenza minori

  • 2024: €333,33 (requisito di reddito: €5.725,46)
  • 2023: €313,91 (requisito di reddito: €5.391,88)

Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti

  • 2024: €978,50 (requisito di reddito: nessuno)
  • 2023: €959,21 (requisito di reddito: nessuno)

Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali

  • 2024: €531,76 (requisito di reddito: nessuno)
  • 2023: €527,16 (requisito di reddito: nessuno)

Indennità per comunicazione per sordi

  • 2024: €263,19 (requisito di reddito: nessuno)
  • 2023: €261,11 (requisito di reddito: nessuno)

Assegno a vita per ipovedenti gravi (decimisti)

  • 2024: €247,40 (requisito di reddito: €9.356,39)
  • 2023: €232,99 (requisito di reddito: €8.615,46)

Indennità speciale per ciechi ventesimisti

  • 2024: €221,20 (requisito di reddito: nessuno)
  • 2023: €217,64 (requisito di reddito: nessuno)

Lavoratori affetti da drepanocitosi o talassemia maggiore

  • 2024: €598,61 (requisito di reddito: nessuno)
  • 2023: €563,74 (requisito di reddito: nessuno)

(fonte immagine: Freepik)

Ultima modifica: 05/02/2024

Angelo Dino Surano

Giornalista, addetto stampa e web copywriter con una passione particolare per le storie di successo. Esperto in scrittura vincente e comunicazione digitale, è innamorato della parola e delle sue innumerevoli sfaccettature dal 1983. La vita gli ha messo davanti sfide titaniche e lui ha risposto con le sue armi più potenti: resilienza e spirito di abnegazione. Secondo la sua forma mentis, il contenuto migliore è quello che deve ancora scrivere.