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Il fisioterapista dribbla parzialmente la fattura elettronica

L’Agenzia delle entrate ha dato risposta ad un quesito posto da un fisioterapista in cui si afferma che le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, compresi i trattamenti di massofisioterapia, non devono mai essere fatturate elettronicamente tramite il Sistema di interscambio (Sdi), a prescindere dall’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Nel caso in cui, invece, il fisioterapista fattura non direttamente al paziente, ma allo studio presso il quale presta il servizio, allora deve emettere la fattura elettronica.

Così, dunque, con la risposta n.79/2019 si è espressa l’Agenzia delle entrate nei confronti di un fisioterapista, iscritto all’Ordine delle professioni sanitarie tecniche delle riabilitazione e prevenzione.

Fisioterapista e fattura elettronica: quali i quesiti

Il professionista, oltre a svolgere la professione, ha dichiarato di essere titolare di un ambulatorio fisioterapico autorizzato a effettuare prestazioni mediche di vario tipo (fisiatria, ortopedia e traumatologia, pneumologia, scienza dell’alimentazione, radiologia, ecografia e agopuntura). In particolare, il fisioterapista ha chiesto:

  1. Lo studio di cui è titolare può essere qualificato come una struttura accreditata per l’erogazione di servizi sanitari e, quindi, esonerato dalla fatturazione elettronica per le prestazioni mediche effettuate, compresa la massofisioterapia?
  2. In caso di fatturazione elettronica obbligatoria per la fisioterapia, le prestazioni mediche svolte da medici chirurghi e fatturate dallo studio, debbano essere comunicate all’Sts e, quindi, non fatturate elettronicamente?

Quali le risposte dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha richiamato nella risposta i principali provvedimenti legislativi di riferimento e, in particolare, ha sottolineato che:

  1. L’articolo 10-bis, Dl 119/2018, esonera dall’emissione della fattura elettronica, nel 2019, per le prestazioni mediche rese da parte degli operatori tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria (a prescindere dall’eventuale opposizione all’invio da parte del paziente);
  2. L’articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018, ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 10-bis valgono anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per le prestazioni mediche effettuate nei confronti delle persone fisiche.

I dettagli della fatturazione

La deduzione cui arriva l’Agenzia, pertanto, considera che, per il 2019, la fattura elettronica via Sdi non può essere emessa in relazione alle prestazioni mediche effettuate da qualsiasi tipologia di operatore sanitario (persona o società) nei confronti di persone fisiche e a queste fatturate, a prescindere dall’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Invece, fatti salvi alcuni speciali regimi di esenzione, sono tenuti alla fatturazione elettronica, invece, i terzi (medici, fisioterapisti, etc) che fatturano la visita o la terapia non direttamente al paziente, ma allo studio perché si tratta di un servizio prestato all’ambulatorio e non a una persona fisica. Ovviamente, nei casi di divieto di e-fattura (o di esonero previsto dalla legge), la fattura deve essere rilasciata in formato analogico.

Ultima modifica: 17/02/2020

Redazione - Ability Channel

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