La fattura elettronica per prestazioni sanitarie emesse nei confronti delle compagnie assicurative che passano tramite Sdi (Sistema di Interscambio) non contengono alcuna identificazione specifica del paziente.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trasmissione delle fatture delle operazioni effettuate da parte dei soggetti che operano in ambito sanitario, nei confronti delle persone fisiche e compagnie assicurative, deve avvenire in formato elettronico tramite Sdi.
In particolare, senza alcun riferimento al nome o cognome del paziente o ad altri elementi che consentono di associare in modo diretto la prestazione resa a una determinata persona fisica identificabile (risposta n.307 del 24 luglio 2019).
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Fattura elettronica per prestazioni sanitarie: il caso
Un laboratorio di analisi e radiologia che opera in campo sanitario sia nei confronti del singolo paziente sia nei confronti di compagnie assicurative, ha chiesto lumi in materia. Nel dettaglio, per i seguenti casi:
- la prestazione sanitaria venga erogata nei confronti di una persona fisica;
- la prestazione sanitaria, che dovrebbe essere soggetta all’invio al Sts (Sistema tessera sanitaria), in realtà non verrà trasmessa poiché fatturata alla compagnia assicurativa che si fa carico dell’onere;
- la fattura emessa nei confronti dell’assicurazione contiene al suo interno sia il nominativo della persona fisica che la natura della prestazione effettuata.
In primo luogo, l’Agenzia ha premesso che, per l’anno 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche. Tutto ciò con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sts. Quindi, per il 2019, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente tramite Sdi. Questo a prescindere da chi le eroga e dall’invio o meno dei dati al Sts.
Le prestazioni sanitarie rese a soggetti diversi dalle persone fisiche devono, invece, essere documentate tramite fattura elettronica via Sdi. Inoltre, se queste operazioni sono materialmente effettuate nei confronti di persone fisiche ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico, non è dovuta l’identificazione specifica del paziente.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che le fatture emesse nei confronti delle compagnie assicurative debbano essere emesse in formato elettronico tramite Sdi, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi. Così la prestazione non sarà associata in modo diretto a una determinata persona fisica identificabile.
Contemporaneamente, ai fini gestionali, le parti possono, comunque, adottare codifiche di varia natura che consentano di effettuare un collegamento tra le prestazioni rese e la singola posizione. Sempre nel rispetto della tutela dei dati personali.
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