Le condizioni che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate sono individuate dal DM 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001 n. 296 e dal regolamento delle malattie rare DM 18 maggio 2001 n. 279.
Cliccando sul link di seguito è possibile consultare l’elenco aggiornato delle malattie esenti e delle relative prestazioni alle quali si ha diritto, emesso dal Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/BancheDati/anagrafi/MCR
Possono usufruire di esenzione da pagamento del ticket per patologia i cittadini italiani, comunitari e stranieri iscritti al SSN.
I cittadini comunitari in temporaneo soggiorno in Italia, anche se titolari di tessera TEAM, non possono invece usufruire di questa esenzione e pagano il ticket al pari del cittadino italiano non esente. Potranno chiedere l’eventuale rimborso del ticket versato all’Istituzione estera competente del proprio paese.
L’esenzione deve essere richiesta all’Azienda Sanitaria Locale di residenza, presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel DM 28 maggio 1999, n. 329 (e successive modifiche). Il certificato deve essere rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, privata o da uno specialista. Sono validi ai fini del riconoscimento dell’esenzione anche:
L’ASL di residenza rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la definizione della patologia con il relativo codice di identificazione e le prestazioni di cui si può usufruire in esenzione. L’esenzione viene registrata nel sistema informativo dell’Azienda Usl ed è inviata in automatico al medico di famiglia o al pediatra della persona interessata.
Per fruire di questa esenzione è necessario che nella ricetta di prescrizione di visite, esami o farmaci il medico di famiglia, il pediatra o lo specialista indichi, nell’apposito campo dell’impegnativa, il codice identificativo della patologia riconosciuta.
Documentazione che occorre al Cittadino già in possesso dell’attestato con codice d’esenzione:
Documentazione clinica che occorre al medico della Sede Distrettuale per la valutazione:
L’attestato con il codice d’esenzione per patologia viene rilasciato gratuitamente.
L’attestato d’esenzione, per il cittadino che ha già il certificato con il codice d’esenzione, viene rilasciato, anche in caso di smarrimento, presso gli sportelli amministrativi delle sedi distrettuali oppure presso l’Urp del Presidio Ospedaliero.
In base alle scadenze previste al momento del rilascio, l’assistito deve provvedere a produrre al Distretto di riferimento documentazione sanitaria (nuova certificazione dello Specialista o documentazione sanitaria recente) attestante la necessità di rinnovo dell’esenzione.
Con il Decreto 23 novembre 2012 il Ministero della Salute ha definito, in accordo con le Regioni e Province autonome, il periodo minimo di validità dell’attestato, fissando in molti casi una durata illimitata facendo così un po’ di tagli alla burocrazia. Le Asl potranno rilasciare attestati che avranno validità non inferiore a quella fissata dal decreto in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto. Ovvero: le Asl non hanno il dovere di revocare gli attestati che hanno durata differente da quella fissata nel decreto prima della scadenza. Le Regioni possono fissare validità d’attestato diverse, ma non inferiori a quelle indicate nel decreto. Il ticket a validità illimitata varrà per i soggetti già esenti nelle Regioni in cui l’attestato di esenzione non prevede alcuna scadenza e anche nelle Regioni in cui l’attestato di esenzione prevede una scadenza definita, lo stesso potrà essere rinnovato con validità illimitata.
Ultima modifica: 19/03/2020