L'ordinanza ministeriale annuale contiene anche le indicazioni per gli studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento
La maturità 2022 incombe e l’ordinanza ministeriale annuale per lo svolgimento degli esami di stato per alunni disabili, all’articolo 24 e 25, contiene anche le indicazioni per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento o disabilità. Secondo quanto disposto per la generalità degli studenti, gli studenti con dsa e/o disabilità saranno ammessi a sostenere l’esame di stato per alunni disabili per il conseguimento del diploma.
Sarà compito del consiglio di classe stabilire la tipologia dell’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato.
Sarà a carico del consiglio di classe l’obbligo di stabilire quale tipo di esame sarà più efficace per i ragazzi e le ragazze con disabilità certificate. In contatto con la famiglia dell’alunno infatti il consiglio di classe deciderà se far svolgere al candidato l’esame, qualora orale, in presenza o in via telematica, anche in ottemperanza delle norme sanitarie in vigore.
Inoltre, sempre il consiglio di classe sarà responsabile della decisione, oltre che sulla tipologia di esame di stato per alunni disabili, anche sul valore sarà equipollente o non equipollente della prova, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI). Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determineranno il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
La commissione potrà anche assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. Per gli studenti per i quali saranno predisposte prove d’esame non equipollenti, o che partecipando agli esami non saranno tenuti a sostenere una o più prove sarà rilasciato un attestato di credito formativo.
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Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito l’alunno o l’alunna durante l’anno. Dopo aver acquisito il parere della sottocommissione, il consiglio di classe potrà far presente al presidente della commissione i nomi e i ruoli dei docenti di supporto da nominare per accompagnare l’alunno durante lo svolgimento della prova d’esame.
Per le scuole che lo richiederanno, i testi delle prime prove verranno distribuiti anche in Braille, per coloro che lo conoscono. Per gli altri invece sarà possibile richiedere ulteriori formati audio o testo; la Commissione può anche provvede alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico mediante scanner fornito dalla scuola.
Gli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) sono ammessi a sostenere l’esame anch’essi sulla base del proprio piano didattico personalizzato, la sottocommissione sulla base di questo piano individuerà le modalità di svolgimento delle prove d’esame di stato per alunni disabili. Durante lo svolgimento delle prove d’esame i candidati con DSA potranno utilizzare, ove necessario, strumenti compensativi previsti dal PDP e saranno concessi tempi più lunghi rispetto a quelli ordinariamente previsti per l’effettuazione delle prove scritte.
Per la piena comprensione del testo, gli alunni con difficoltà dell’apprendimento e bisogni educativi speciali, previa autorizzazione, potranno usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi registrati in formati mp3. Coloro che conseguiranno un punteggio positivo all’esame riceveranno il diploma di stato nel quale non verrà fatta menzione dei dispositivi compensativi.
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Per i candidati con certificazione DSA che sono esonerati dall’insegnamento della lingua straniera prevista dall’ateneo, e valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di stato svolgeranno una prova non equipollente finalizzata al solo conseguimento del rilascio dell’attestato di credito formativo.
Per questi candidati il riferimento all’aver svolto prove differenziate sarà indicato solo nell’attestazione ricevuta e non verrà invece menzionato nei tabelloni scolastici dell’istituto, né nell’area documentale riservata dal registro elettronico alla quale possono accedere anche gli altri studenti della classe di riferimento.
Per i candidati con certificazione DSA ma appartenenti a un percorso didattico ordinario, la commissione nel caso di seconda prova con lingua straniera sottoporrà i candidati alla prova in modalità orale sostitutiva.
La commissione sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe stabilirà un giorno per la prova del candidato (il giorno stesso della prova scritta per gli altri alunni, alla fine di questa giornata o un giorno successivo) compatibile con la pubblicazione del punteggio delle altre prove scritte. Agli studenti che otterranno un punteggio positivo sarà consegnato il diploma di stato nel quale non sarà fatta menzione della dispensa della prova scritta di lingua straniera.
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Ultima modifica: 16/05/2022