Detrazione Irpef: regole donazioni di solidarietà per contagiati Covid

Redazione:

Una Federazione, ente pubblico non economico, sussidiario dello Stato, ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate in relazione ad una raccolta di donazioni destinate a un fondo di solidarietà ai fini Covid-19 dell’aprile 2020.

Detrazione Irpef per fondi ai contagiati Covid-19, cosa sappiamo?

La Federazione desidera conoscere come considerare le somme corrisposte ai fini fiscali, in particolare per la ritenuta d’acconto Irpef, e le modalità di certificazione delle somme erogate. Al riguardo ritiene che la ritenuta Irpef non sia da operare sulle somme corrisposte in quanto non si è in presenza di redditi sostituiti, ma di un’equiparazione ai contributi erogati dall’Inps a seguito del decreto “Cura Italia“. Inoltre, anche gli aiuti economici destinati ai familiari dei deceduti non sono imponibili poiché fuori dall’ambito dei redditi indicati dall’art.6 del Tuir.

I criteri utilizzati per l’erogazione delle risorse sono:

  • “a sostegno di coloro che, sottoposti a quarantena, anche volontaria, hanno dovuto allontanarsi dalla loro famiglia. In tal caso è previsto un rimborso forfetario di 75 euro al giorno fino a un massimo 30 giorni, per le spese di affitto, d’albergo, alimentari, spostamenti e di aiuto ai familiari”;
  • “come contributo destinato agli iscritti guariti dal contagio che devono sostenere spese extra per cure mediche e riabilitative dovute alla malattia, compreso il sostegno psicologico. In questo caso il rimborso è di 10mila euro per le spese mediche e riabilitative e di 2mila euro per il supporto psicologico”;
  • “per sostenere gli iscritti che non hanno potuto svolgere la propria attività a causa del contagio ai quali andrà un’indennità di 100 euro al giorno per ogni giorno di degenza e successivo periodo di riabilitazione”;
  • “a sostegno del coniuge, del convivente more uxorio e dei figli di età non superiore a 26 anni, dell’iscritto deceduto a causa del Covid-19”.

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detrazione irpef per donazioni covid

Detrazione Irpef, i dettagli per il fondo di solidarietà dei contagiati da Covid-19

L’Agenzia delle entrate – nella risposta n. 368 del 17 settembre scorso – fa una disamina della normativa del Decreto “Cura Italia”, laddove gli articoli 27 e 28 prevedono l’erogazione di un’indennità straordinaria di 600 euro a favore dei liberi professionisti e Co.co.co. iscritti alla Gestione separata dell’Inps non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata.

Gli importi dei contributi non entrano a far parte del reddito imponibile ai fini Irpef. L’Agenzia concorda con l’impostazione rappresentata dalla Federazione, anche se con presupposti diversi. La norma prevede che il contributo sia richiesto all’Inps e da questa erogato, mentre nel caso prospettato le somme sono erogate direttamente dalla Federazione.

Per l’Agenzia non ha pregio giuridico l’estensione della tipologia di agevolazioni tributarie ad altri casi, prospettata dalla Federazione, però concorda con l’Ente istante partendo direttamente dal Regolamento che disciplina la campagna di raccolta fondi.

In tale Regolamento si stabilisce che “ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità” e che “le erogazioni avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario dal conto corrente dedicato sulla base dei criteri elencati nelle parti seguenti”.

Pertanto, poiché dal Regolamento risulta che la Federazione è semplice organizzatrice della raccolta e distributrice delle donazioni che altrimenti andrebbero direttamente agli iscritti colpiti da Covid-19, le somme corrisposte rappresentano erogazioni liberali non imponibili per i beneficiari anche se percepite dalla Federazione, perché non rientrano in nessuna delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir.

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