Quali sono gli articoli del DL che disciplinano un'attenzione maggiore per le persone disabili?
Le misure adottate dal Governo nel Decreto Rilancio per contrastare l’emergenza da Coronavirus riguardano anche il mondo della disabilità, come aveva annunciato qualche tempo fa lo stesso premier Giuseppe Conte. Le analizziamo seguendo nel dettaglio gli articoli del DL Rilancio relativi alle disposizioni che interessano le persone disabili.
Le regioni e le provincie autonome – per garantire il massimo livello di cura dei contagiati e di tutte le persone con fragilità e disabilità – devono incrementare e indirizzare le azioni terapeutiche a livello di assistenza domiciliare.
Per raggiungere tale scopo le regioni possono aumentare la spesa del personale per un importo – nel 2020 – di quasi 840 milioni di euro e per il 2021 di oltre 766 milioni di euro.
Nel Decreto Rilancio vengono prorogati per ulteriori 90 giorni i diversi piani terapeutici per persone disabili, che includono la fornitura di ausili e protesi per l’incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.
Grazie al DL Rilancio, il Reddito di emergenza (REM) viene erogato in due quote di 400 euro ciascuna e viene riconosciuto ai nuclei familiari nelle seguenti condizioni:
Il REM non è compatibile con altri redditi emergenziali, ad esclusione della pensione per invalidità. La quota di 400 euro può essere moltiplicata per un parametro di equivalenza in determinate condizioni fino a 2, e a 2,1 in presenza di persona con disabilità grave o non autosufficiente.
Il REM è erogato dall’INPS a seguito di una istanza secondo modalità prestabilite. Le richieste possono essere presentate anche ai CAF e ai patronati.
Le attività didattiche dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.) e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.), possono essere svolte con modalità a distanza, quando non sia possibile la partecipazione diretta a causa delle emergenze dovute al Coronavirus. In tali casi occorre avere riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
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L’anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità grazie al Decreto Rilancio, anche se – a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 – i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo.
I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020 con il DL Rilancio. Le risorse sono destinate a vari interventi finalizzati a garantire nel prossimo anno scolastico l’adozione di misure di sicurezza nello svolgimento delle attività scolastiche.
Fra gli interventi da adottare vi sono quelli in favore della didattica degli studenti disabili, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
Anche Fondo per le non autosufficienze è incrementato di 90 milioni di euro per il 2020. Lo scopo è quello – per le persone con disabilità gravissima e per i non autosufficienti – di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio, evitando il rischio di istituzionalizzazione e di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali.
Gli interventi da finanziare con il DL Rilancio sono di tre tipologie: assistenza domiciliare diretta; assistenza «indiretta» mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il caregiver; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo).
I destinatari dei benefici sono i disabili gravissimi ed i non autosufficienti, e le loro famiglie o coloro che ne hanno cura. Il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è incrementato di 20 milioni di euro. Lo scopo è quello di potenziare:
Lo scopo è quello di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.
Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone disabili dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e dei servizi sanitari differibili, per l’emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possono essere rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale.
L’individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle possono essere definite tramite coprogettazioni con gli enti gestori. I servizi sostitutivi vengono svolti avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nei servizi sospesi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, ed esclusivamente impiegando i fondi ordinari destinati a tale finalità. Viene assicurato il rispetto di protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per garantire la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi utilizzando l’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, suddiviso in tre distinte quote:
Il 23 giugno 2020 la Corte costituzionale ha definito “non sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita” i 285,66 euro previsti per chiunque beneficiasse della pensione di invalidità. In particolare, la Consulta ha riconosciuto la violazione dell’articolo 38 della Costituzione Italiana, sottolineando l’esigenza di un “incremento al milione” (di 516,46 euro).
L’aumento è stato approvato proprio con conversione in legge del Decreto Rilancio. Dal 1° agosto 2020, di fatto, il Parlamento ha inserito un emendamento (non retroattivo) che prevede l’incremento al milione.
Ma è il Decreto Agosto del 14 agosto 2020 (n. 104)a dare un ulteriore aggiornamento sulla materia. L’importo della pensione di invalidità, infatti, è stato ulteriormente aumentato, arrivando addirittura a 651,51 euro. Tuttavia non si rivolge a tutti, ma solo a:
La norma ha validità retroattiva dal 20 luglio. Ora si attende solo una circola dell’Inps che sancisca l’aumento delle pensioni.
Nel giugno 2020 è arrivata un’altra notizia positiva. Il decreto Rilancio, infatti, ha preventivato un incremento del Fondo Nazionale istituito dal Dopo di Noi (legge n. 112/2016). In particolare, l’aumento è stimato di circa 20 milioni di euro.
Recentemente il Decreto Rilancio dal punto di vista dei disabili si è arricchito di altri due emendamenti sul piano lavorativo. In particolare:
Il 1° luglio 2020 è stato approvato al Decreto Rilancio l’emendamento Versace, che istituisce un fondo di 5 milioni di euro, grazie al quale il Servizio Sanitario Nazionale dà protesi e ausili di tecnologia avanzata per le persone con disabilità.
Ultima modifica: 26/10/2020