A 3 mesi di distanza dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Cura Italia, l’INPS ha finalmente sciolto ogni dubbio in merito all’assenza dei lavoratori con disabilità.
In particolare, l’istituto è entrato in merito dell’articolo 26 della legge 27/2020, che disciplina la possibilità per lavoratori con certificazione di handicap o con determinate patologie (come l’immunodepressione) la possibilità di assentarsi da lavoro in quanto potenzialmente vulnerabili al contagio da COVID-19, e la cui assenza dunque sia equiparata a degenza ospedaliera.
Decreto Cura Italia, le specifiche dell’INPS sull’articolo 26
Grazie alla nota n. 2584, l’INPS ha dato precise linee guida all’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 26 del Decreto Cura Italia.
Nel rammentare che le disposizioni sono disciplinate dal comma 2, l’INPS spiega il periodo di assenza da lavoro è equiparato a degenza ospedaliera fino al prossimo 31 luglio per lavoratori del settore pubblico o privato:
- in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992);
- in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992).
Inoltre il comunicato specifica che, nel caso di disabilità disciplinata dall’art. 3 comma 1 della legge 104/92, la disposizione in materia di degenza ospedaliera “è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita”. Nel caso in cui non vi sia un verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio va attestata dalle ASL territorialmente competenti.
Cosa prevede la degenza ospedaliera?
Nel momento in cui viene acconsentita l’equiparazione alla degenza ospedaliera, ci sarà una decurtazione dei 2/5 dello stipendio e che “il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione”.