Il ddl Sicurezza inasprisce pene esistenti e introduce nuove norme per il codice penale. Scopriamo cosa contiene il testo arrivato in Senato
Il 18 settembre 2024 la Camera dei deputati ha approvato il ddl Sicurezza, con disposizioni, ampliamenti e inasprimenti di pene su argomenti molto cari alla politica del centrodestra. Tra cannabis light, ONG, blocchi stradali e deturpazione di monumenti, addirittura il disegno di legge introduce nuovi reati: su 38 articoli, 20 sono le novità, tra sanzioni e ampliamento delle norme penali.
Con l’aiuto di Pagella Politica, il Post e ildiritto.it, facciamo chiarezza su quali sono gli argomenti più importanti del ddl e come potrebbero cambiare alcune delle norme del codice penale. Scriviamo “potrebbero” in quanto il testo è stato assegnato alla commissione Giustizia del Senato: eventuali modifiche sono improbabili, ma comunque il passaggio è obbligatorio.
Il reato del blocco stradale si trasforma da illecito amministrativo a illecito penale (articolo 14) per chi interrompe il traffico stradale o ferroviario usando il proprio corpo.
Attualmente la legge italiana punisce con una multa da mille a 4mila euro per chi impedisce la regolare circolazione, mentre il ddl Sicurezza vuole inasprire la pena: un mese di reclusione, con una multa fino a 300 euro, che può aumentare se il fatto è commesso con più persone (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
È abbastanza chiaro che questi inasprimenti sono stati inseriti a seguito dei blocchi stradali non violenti guidati negli ultimi anni da Ultima Generazione.
Sulla stessa riga dei blocchi stradale, il ddl Sicurezza vuole inasprire le pene per il reato di deturpamento e imbrattamento di beni pubblici (articolo 24). A oggi la legge italiana prevede la reclusione da 1 a 6 mesi e multe da 300 a 1.000 euro, mentre il disegno di legge vuole introdurre una nuova fattispecie: cioè quando i reti sono compiuti contro beni immobili e mobili adibiti a funzioni pubbliche (come le sedi istituzionali).
A fronte di questa casistica, le pene configurate vanno dai 6 ai 18 messi di reclusione e dai 1.000 a 3mila euro di multe. In caso di recidiva, sono previsti 3 anni di reclusione e 12mila euro di multa.
Sono previste anche norme intensificate per il danneggiamento di cose mobili o immobili di altri. Attualmente, il codice penale (art. 635) punisce con una multa fino a 10mila e con la reclusione da 1 a 5 anni chi distrugge queste opere durante le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Il ddl Sicurezza prevede di inasprire le pene nel caso in cui il reato è commesso con la violenza o la minaccia: multa fino a 15mila euro e reclusione da uno a 6 mesi.
Il ddl Sicurezza si scaglia contro la cannabis light, stabilendo che “sono vietati l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata”, nel rispetto della legge del 2016, “anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati”.
Restano le sanzioni del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti. L’obiettivo è chiaro: impedire il consumo creativo della cannabis coltivata legalmente.
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Un nuovo reato che il disegno di legge vorrebbe introdurre riguarda quello di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”. La pena prevista va dai 2 ai 7 anni di reclusione, e riguarda anche chi si appropria della casa di qualcuno raggirandolo o chi cede un immobile occupato.
Nel dettaglio, si punisce la condotta che “mediante violenza o minaccia occupa o detiene senza titolo un immobile” o impedisce al proprietario di rientrarvi. Il reato penale già impedisce sanzioni da 1 a 3 anni di reclusione (633, 633-bis e 634).
Un altro nuovo reato che il ddl sicurezza vuole introdurre riguarda quello di “rivolta all’interno dell’istituto penitenziario” (articolo 26), che prevede la reclusione da 1 a 8 anni (con alcuni aggravanti si può arrivare anche a 20 anni) per chiunque organizzi sommosse all’interno di un carcere con “atti di violenza o minaccia”, tendando di evadere ed esercitando “resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti”.
In maniera simile a quanto letto precedente, il disegno di legge vuole introdurre il reato contro le rivolte nei centri di trattenimento e accoglienza per le persone migranti (articolo 27). In questo caso, le pene previste vanno da 1 a 6 anni di reclusione per chi organizza le rivolte, anche “mediante atti di resistenza anche passiva”, e da 1 a 4 anni per chi vi prende parte (con aggravanti fino a 20 anni in caso di uccisioni o lesioni gravi).
Continua la battaglia del governo contro le ONG, tanto che nel disegno di legge si vuole introdurre la norma anti-ong (articolo 29), con l’estensione e l’inasprimento di alcuni reati presenti nel Codice della navigazione.
In particolare, i comandati delle navi che non rispettano l’ordine dell’alt o che commettono atti di resistenza/ostilità contro le imbarcazione della Guardia di finanza o altre navi militari, potrebbero ricevere una pena fino a 10 anni di reclusione.
Un altro aspetto di questo disegno di legge riguarda la lotta al terrorismo, con l’ampliamento nel codice penale dell’articolo 270 quinquies 3, cioè il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel dettaglio, chi detiene consapevolmente materiale da usare per atti violenti o sabotare servizi pubblici per fini terroristici, potrebbe essere punti con la reclusione da 2 a 6 anni.
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Il disegno di legge punta a modificare i reati di truffa, introducendo ad esempio una nuova aggravante (articolo 61 del codice penale): commissione del fatto all’interno o nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie o delle metropolitane, e anche all’interno dei convogli passeggeri.
Un altro ampliamento riguarda l’articolo 640, cioè se il fatto viene commesso approfittando dell’età della vittima o delle circostanze del luogo: in questo caso, si è punti con la reclusione da 2 a 6 anni e con una multa da 700 a 3mila euro.
Infine viene introdotto “l’arresto obbligatorio in flagranza“, cioè le Forze dell’Ordine hanno l’obbligo di arrestare la persona nell’esatto momento in cui il reato viene commesso.
Un altro tema molto caldo negli ultimi mesi – riguardante gli scippi e i furti nelle metropolitane, in particolare relativi ai casi di cronaca registrati a Roma – è entrato nel ddl Sicurezza. Il testo infatti prevede l’abrogazione del differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena per le donne incinte o le madri di minori, in particolare se hanno meno di un anno o 3 anni d’età (articolo 146 del codice penale).
Nel dettaglio, è previsto nei casi in cui la madre adotta comportamenti “che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore” o se “derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti”.
Il disegno di legge punta a inasprire le pene anche per chi utilizza i minori nell’accattonaggio, portando le pene da 1 a 5 anni di reclusione (attualmente il massimo è fissato a 3 anni). Inoltre, si vuole alzare l’età del minore a 16 anni.
Alcune tutele per le Forze dell’ordine sono rafforzate: viene prevista una nuova aggravante in caso di minaccia o violenza a pubblico ufficiale o di resistenza a pubblico ufficiale. Vengono puniti chi provoca lesioni a un pubblico ufficiale o a un soggetto esercente una professione sanitaria.
Inoltre, è prevista la possibilità per le Forze di polizia di dotarsi di dispositivi di videosorveglianza indossabili da usare durante la fase operativa. Inoltre gli agenti di pubblica sicurezza possono avere alcuni tipi di armi anche senza licenza quando non sono in servizio.
Nuove regole del ddl Sicurezza anche per il Daspo urbano, dando la possibilità ai questori di disporre il divieto di accesso nei confronti di persone denunciate o condannate, anche senza sentenza definitiva, nel caso in cui sono accusate di reati commessi nei 5 anni precedenti all’interno di stazioni, aeroporti, porti e via discorrendo.
Ultima modifica: 27/09/2024