Coronavirus Italia, l’8 marzo 2020 è stato approvato un nuovo Dpcm, il Decreto del Presidente del Consiglio, per contenere la diffusione del contagio coronavirus. Le misure approvate contro il nuovo Coronavirus, infatti, contengono provvedimenti con lo scopo di arginare la diffusione del virus.
Le ultime notizie, inoltre, hanno sottolineato che vi saranno misure diverse in base alle regioni e alle provincie interessate. Basti pensare che nella “zona arancione” alcuni ordinamenti saranno più duraturi rispetto al resto del territorio nazionale.
Noi di Ability Channel abbiamo letto l’ultimo decreto contro il nuovo Coronavirus: un documento composto da cinque articoli, firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e pubblicato in Gazzetta Ufficiale straordinaria di domenica 8 marzo 2020. Ecco quali sono le principali manovre.
a) Coronavirus Italia: Regione Lombardia e provincie, ecco le misure per la “zona arancione”
Regione Lombardia, provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Questo è l’elenco della “zona arancione”, cioè le zone dove il contagio coronavirus è ormai assodato e particolarmente diffuso. All’interno di questi confini, il decreto contro il nuovo Coronavirus impone alcune regole da rispettare, chiamando in causa anche la responsabilità di ognuno di noi. Di seguito:
Disposizioni per persone fisiche
Le persone non devono spostarsi in entrata e in uscita dai territori sopraelencati, nonché all’interno dei medesimi territori. La misura non riguarda gli spostamenti lavorativi e per motivi di salute. Invece, chi manifesta sintomi riguardanti il nuovo Coronavirus, deve restare nella propria abitazione e limitare i contatti sociali. Inoltre, è consigliato contattare il proprio medico curante. Chi è sottoposto a quarantena o è positivo al virus, infine, ha il divieto assoluto di mobilità.
Scuola
I servizi per l’infanzia e le attività didattiche per scuole di ogni ordine e grado, nonché per le università, sono sospesi (fino al 3 aprile 2020).
Lavoro
Ai datori di lavoro (pubblici e privati) è raccomandato di promuovere la fruizione di congedo ordinario e ferie da parte dei propri lavoratori. I congedi ordinari del personale sanitario e tecnico sono sospesi. Per svolgere riunioni sono consentite modalità di collegamento da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati per contrastare l’emergenza da COVID-19.
Centri commerciali, medie e piccole attività e affini
L’attività dei ristoranti e dei bar è consentita dalle 6:00 alle 18:00. Il gestore deve garantire la distanza di sicurezza tra le persone. Le attività commerciali diverse da quelle indicate precedentemente possono restare aperte, purché garantiscano l’accesso ai locali in modalità contingentale o idonee a evitare l’assembramento di persone. Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali e nei mercati, invece, saranno chiusi nelle giornate festive e prefestive.
Competizioni e centri sportivi
Le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina sono sospese. D’altra parte, restano attivi eventi e competizioni predetti, sedute di allenamento degli atleti professionisti e di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o alle manifestazioni nazionali o internazionali. Tutto ciò deve svolgersi all’interno di impianti sportivi a porte chiuse e all’aperto senza la presenza di pubblico. Inoltre, le attività dei centri sportivi, delle palestre, dei centri benessere e via discorrendo sono sospese. Gli impianti sciistici restano chiusi.
Manifestazioni culturali, religiose e affini
Le manifestazioni di ogni tipo (da quelle culturali a quelle religiose) sono sospese. Anche se svolti in luoghi chiusi, come cinema, pub, teatri e sale giochi. L’aggregazione nei luoghi di culto è permessa purché siano evitate assembramenti di persone, rispettando la distanza di almeno un metro da una persona all’altra. Le cerimonie civili e religiose sono sospese.
Altro
I musei e altri istituti deputati alla cultura sono chiusi. Le procedure concorsuali pubbliche e private (ad eccezione di quelle telematiche) sono sospese. Gli esami di idoneità riferiti alla motorizzazione civile sono sospesi.
b) Coronavirus Italia, le misure nel resto del territorio nazionale
Le zone che non presentano situazioni di enorme complessità in merito al nuovo Coronavirus dovranno seguire altre misure.
Disposizioni per persone fisiche
Chiunque sia sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, ha divieto assoluto di abbandonare la propria abitazione.
Scuola
I servizi educativi per l’infanzia sono sospesi fino al 15 marzo 2020. Misura che vale anche per le attività scolastiche di ogni forma e grado, comprese università, master, corsi guida e università per anziani. I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio, le visite didattiche e guidate sono sospese. La riammissione nelle scuole per assenza dovuta a malattia infettiva deve essere notificata obbligatoriamente da una prestazione di certificato medico. I dirigenti scolastici possono attivare misure didattiche a distanza. Anche le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono svolgere attività con modalità a distanza, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità.
Lavoro
La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22/2017 può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato. Si consiglia, altres’, ai datori di lavoro di consentire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.
Sanità
Gli accompagnatori dei pazienti hanno divieto di restare nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso. L’accesso di parenti e visitatori a strutture ospedaliere e di lungo degenza, residenze sanitarie e strutture riabilitative e residenziali è limitati nei casi indicati dalla direzione della struttura in questione.
Centri commerciali, medie e piccole attività e affini
I gestori di ristoranti e bar devono far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, con sospensione di attività in caso di violazione. Le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, discoteche e affini sono sospese. Gli esercizi commerciali devono garantire misure di accesso che evitino l’assembramento di persone.
Competizioni e centri sportivi
Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina sono sospesi. Invece, sono consentite le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti a porte chiuse e all’aperto senza pubblico.
Manifestazioni culturali, religiose e affini
Le manifestazioni e gli spettacoli di varia natura sono sospesi. I luoghi di culto saranno aperti a condizione che siano evitato l’assembramento di persone.
Istituti penitenziari
Misure ingenti anche per gli istituti penitenziari. Di fatto, i casi sintomatici dei nuovi ingressi devono essere posti in isolamento, anche di tipo domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca una distanza di due metri.
Altro
Sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali. L’apertura dei musei e di altri luoghi culturali sono sospesi. Per i candidati alle prove d’esame è disposta la proroga.
Coronavirus Italia ultime notizie: quanto dureranno le nuove manovre?
Le manovre qui presentate (che possono essere approfondite in Gazzetta Ufficiale) saranno attive dall’8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020.
Le nuove disposizioni in materia sono state emanate per contrastare la diffusione del nuovo Coronavirus. Ma sai a cosa ci riferiamo con il termine Coronavirus? Quali sono i sintomi, la diagnosi e il trattamento? Scoprilo nel nostro articolo di approfondimento.