Le ultime notizie sul Coronavirus Italia riguardano peculiarmente il decreto legge Cura Italia. Come abbiamo visto in un precedente articolo, si tratta di una misura d’emergenza adottata dal Governo per aiutare la popolazione a sopportare nel migliore dei modi una grave situazione di incertezza economica. Tale normativa, realizzata per contrastare l’epidemia di Coronavirus, riguarda anche i disabili. La analizziamo seguendo nel dettaglio gli articoli del decreto n.18 relativi a disposizioni per i disabili.
La misura di questo specifico congedo, una indennità pari al 50% della retribuzione, attribuita ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e genitori lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, valida anche per i genitori affidatari, che hanno figli di età non superiore ai 12 anni, è estesa anche ai genitori di figli con disabilità accertata dalla Legge 104 del 1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall’INPS. Sarà necessario seguire sul sito dell’INPS l’emanazione di una direttiva che disciplina le citate modalità. Sarà molto utile dotarsi del PIN per interfacciarsi con l’INPS.
Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa stabilito, l’INPS procede però al rigetto delle domande presentate. I benefici sono riconosciuti nel limite di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.
Assenza da lavoro varrà anche come ricovero ospedaliero (articolo 26, comma 2)
Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge n.104 del 1992), ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (articolo 3, comma 1, della legge n.104 del 1992) il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero (articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9). La disposizione è valida fino al 30 aprile 2020.
I lavoratori dipendenti disabili (articolo 3, comma 3, della legge n.104 del 1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità identiche ai lavoratori citati, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro agile (articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni di lavoro agile. La disposizione è valida fino alla data del 30 aprile 2020.
Centri diurni per disabili (articolo 47)
In tutta Italia è stata sospesa l’attività dei Centri per disabili. In linea generale, riguarda tutti i Centri semi-residenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità. La sospensione è dovuta alla difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale in tali Centri. La sospensione è valida fino al 3 aprile 2020.
Tuttavia è stabilito che per le persone disabili ad alta necessità di sostegno sanitario l’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, attivare interventi non differibili, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.
Come misure di protezione si stabilisce che:
- in ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di 6 mesi (deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020), le assenze dalle attività dei centri, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.
- fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri citati.
Come cambia l’assistenza domiciliare (articolo 48, comma 1)
In considerazione dell’emergenza di protezione civile e dello stato di necessità, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per disabili e anziani, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.
Sospensione contributi previdenziali e altro ancora (articolo 61, comma 2)
La sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria riguarda anche:
- i soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili;
- i soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome (legge 11 agosto 1991, n. 266);
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383).
Fino al 30 aprile 2020 sono sospesi i termini per:
- i versamenti delle ritenute alla fonte operate;
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sono da effettuare entro il 31 maggio 2020. Non sono rimborsabili i versamenti già effettuati delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Sono messe a disposizione risorse per 10 milioni di euro nel 2020, per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza. Nel rispetto, soprattutto, dei criteri di accessibilità per le persone disabili.