Il congedo straordinario è un'aspettativa retribuita per assentarsi dal lavoro o per assistere un familiare disabile. Scopri come funziona
Quando si parla di congedo straordinario, ci si riferisce a un’aspettativa retribuita per assentarsi dal lavoro o per assistere un familiare disabile. Un’istituzione giuridica fondamentale che consente a migliaia di persone di poter disporre di tempo per assistere il proprio familiare nonché di vedersi riconosciuti diversi diritti in termini di lavoro e previdenza (pensione anticipata, permessi o congedi temporanei).
Questo provvedimento, fondamentale per chi si trova ad assistere una persona disabile (come i caregiver), consiste sostanzialmente in una lunga assenza lavorativa durante la quale il richiedente riceve comunque un’indennità (quasi sempre a carico dell’Inps e anticipata dal datore di lavoro). Andiamo a vedere nel dettaglio cosa si intende per congedo straordinario.
Il congedo straordinario può essere richiesto se il familiare assistito risulta portatore di disabilità in situazione di gravità e per un massimo di 2 anni, per ogni lavoratore o per il familiare che ne fa richiesta. Come chiarito dall’Inps, le persone che possono usufruire del congedo straordinario sono i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che va a degradare solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:
Per chiarezza, l’Inps ha comunicato anche una postilla che chiarisce i gradi di parentela e di affinità. C’è parentela di primo grado con i genitori e i figli, di secondo grado con i nonni, i nipoti (figli dei figli) e i fratelli/sorelle, di terzo grado con i bisnonni, i pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado), i nipoti (figli dei fratelli/sorelle) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori).
Si parla di affinità di primo grado con i suoceri, il genero e la nuora, di secondo grado con i nonni del coniuge, i fratelli/sorelle del coniuge, di terzo grado con i bisnonni del coniuge, i nipoti (figli dei fratelli/sorelle del coniuge) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori del coniuge).
L’Inps richiede come requisito fondamentale quello della convivenza nel caso in cui a richiedere il congedo siano il coniuge, la parte dell’unione civile, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado del disabile grave.
Per convivenza, specifica l’Inps, si intende la residenza in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile. Per accertamento del requisito convivenza, si ritiene condizione sufficiente anche la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, anche se non nello stesso interno.
Il congedo straordinario non può essere richiesto dalle seguenti figure:
Il congedo straordinario (che ha la durata di due anni) è rilasciato dall’INPS e non è mai raddoppiabile. Lo stesso lavoratore non può ricevere un congedo doppio. Solo nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano due figli disabili gravi, la legge consente che i genitori possano prendere un congedo a testa per entrambi i figli.
Il congedo viene frazionato a giorni interi e mai ad ore. I sabati, le domeniche e i giorni festivi sono inseriti all’interno del congedo a patto che non si riprenda l’attività lavorativa. Non rientrano nel congedo invece le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati che intercorrono tra il congedo straordinario e la ripresa delle attività lavorative.
Per beneficiare del congedo, è necessario che sussistano tali requisiti:
Nel caso in cui il lavoratore disabile continui a lavorare nonostante una condizione precaria, il familiare che lo assiste può comunque richiedere il congedo. Sarà l’Inps a valutare la domanda caso per caso. Se il disabile lavora nonostante le proprie condizioni, il familiare che lo assiste può comunque fruire del congedo.
Il disabile può essere assistito da un solo familiare, che ottiene così pieno diritto nel godere del congedo straordinario o dei permessi della Legge 104. I genitori possono godere dei permessi e del congedo per lo stesso figlio anche in maniera alternata, a patto che nei giorni in cui i genitori non sovrappongano le due istituzioni normative (se uno usa il congedo, l’altro non può utilizzare il permesso).
L’indennità per congedo straordinario viene calcolata sulla base della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli elementi variabili ed entro un limite massimo di reddito-annualmente rivalutato secondo gli indici Istat. Sull’indennità sono accreditati dall’Inps i contributi figurativi.
Più precisamente, per il 2020 e 2021, l’importo massimo annuo dell’indennità è pari a 36.645,11 euro, mentre l’importo massimo annuo dei contributi figurativi è pari a 12.092,89 euro. I periodi di congedo straordinario non hanno rilevanza ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono conteggiati ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa. Il congedo straordinario inoltre può essere cumulato con la fruizione del congedo parentale e del congedo per la malattia del medesimo figlio disabile.
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Ultima modifica: 01/09/2021