Il congedo parentale è un periodo di pausa dal lavoro facoltativo ma molto utile che può essere richiesto da entrambi i genitori
Hai appena avuto un figlio o stai per allargare la tua famiglia? Allora il congedo parentale è un diritto che devi conoscere. Questo periodo di assenza dal lavoro ti permette di dedicare tutto il tempo necessario al tuo bambino, senza dover rinunciare alla tua carriera.
È un periodo di pausa dal lavoro, facoltativo ma molto utile, che puoi richiedere sia tu che il tuo partner. A differenza del congedo di maternità e paternità, che sono obbligatori e hanno una durata limitata, il congedo parentale ti offre una maggiore flessibilità per organizzare i tuoi tempi in base alle esigenze della tua famiglia.
Il congedo parentale ti offre la flessibilità di organizzare la tua assenza dal lavoro fino a quando tuo figlio compie 12 anni. Puoi scegliere di prenderti una lunga pausa o di frazionare il periodo in base alle tue esigenze. Ricorda, però, che la durata massima complessiva per entrambi i genitori è di 10 mesi. Durante questo periodo, riceverai un’indennità economica, anche se potrebbe essere inferiore al tuo stipendio normale.
Il congedo parentale non è solo un diritto, ma rappresenta anche un’importante opportunità. Innanzitutto, ti consente di instaurare un legame profondo con tuo figlio, poiché i primi anni sono fondamentali per il suo sviluppo. Inoltre, offre la possibilità di bilanciare il lavoro con la vita familiare, permettendoti di gestire al meglio le tue responsabilità. Infine, avere più tempo a disposizione ti aiuta a ridurre lo stress, consentendoti di vivere la genitorialità con maggiore calma e serenità.
Il congedo parentale, diritto spettante ai genitori lavoratori, si colloca entro il dodicesimo anno di vita del bambino. La durata complessiva di tale congedo, fruibile da entrambi i genitori, è fissata in dieci mesi, estendibili a undici nel caso in cui il padre si assenti dal lavoro per almeno tre mesi consecutivi o frazionati. Entro i limiti temporali sopra indicati, il diritto all’astensione dal lavoro è così ripartito:
La normativa sul congedo parentale offre ai genitori lavoratori un quadro normativo chiaro e dettagliato, volto a garantire un equilibrio tra vita familiare e professionale. La flessibilità nella fruizione del congedo e le tutele previste per il genitore solo rappresentano un passo avanti verso una maggiore parità di genere e un migliore sostegno alla genitorialità.
Ai genitori lavoratori dipendenti spetta un’indennità per il periodo di congedo parentale, calcolata sulla base della loro retribuzione.
Il congedo parentale può durare fino a nove mesi, suddiviso in:
Per il genitore solo, sono previsti nove mesi di congedo. Per i periodi di congedo oltre i nove mesi indennizzati, l’indennità è riconosciuta solo se il reddito del genitore è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
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Per poter richiedere il congedo parentale, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono avere un rapporto di lavoro attivo. Anche i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale durante il primo anno di vita del bambino, a condizione di aver effettuato almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente.
Questo congedo è indennizzabile anche per eventuali astensioni che si prolungano nel secondo anno. Negli anni successivi fino al dodicesimo, è possibile richiedere il congedo se si è ancora in stato di lavoratore, il che richiede l’iscrizione negli elenchi agricoli e il raggiungimento delle stesse 51 giornate di lavoro, sia nell’anno precedente che nello stesso anno, purché le giornate siano completate prima dell’inizio del congedo.
Le richieste di congedo parentale devono essere presentate prima dell’inizio del periodo richiesto. Se la domanda viene fatta in seguito, l’indennità sarà erogata solo per i giorni di congedo successivi alla presentazione. Per i dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro. Per gli operai agricoli e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, il pagamento sarà effettuato direttamente dall’INPS.
Ultima modifica: 30/09/2024