Secondo la legge 5 febbraio 1992 n. 91, la cittadinanza italiana è uno status del cittadino in base al quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. Si tratta di una normativa spesso al centro del dibattito sociale e politico del nostro Paese, in quanto viene richiamata all’attenzione con l’intento di modificarla o aggiornarla.
Cittadinanza italiana automatica: ecco come si ottiene
In Italia, è possibile ottenere automaticamente la cittadinanza:
- per nascita, se almeno uno dei due genitori possiede la cittadinanza italiana. In questo caso, si parla di “ius sanguinis”;
- per nascita sul territorio italiano, dopo che un nato in Italia da genitori stranieri abbia compiuto 18 anni e fino a quel momento abbia risieduto in Italia legalmente ed ininterrottamente;
- per adozione, se il minore straniero è stato adottato da cittadino italiano;
- per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, nel caso in cui un cittadino italiano riconoscesse il figlio minorenne dopo la nascita. Se invece maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può scegliere quella italiana;
- per acquisto o riacquisto da parte dei genitori, nel caso in cui si tratti di figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana.
Come richiedere la cittadinanza italiana?
Vi sono due modi possibili per richiedere la cittadinanza italiana: per matrimonio o unione civile o per residenza. Nel primo caso, la legge prevede che il cittadino straniero, coniugato con uno/a italiano/a, può acquistare la cittadinanza italiana se, dopo il matrimonio o l’unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio nazionale.
La stessa possibilità è concessa anche dopo tre anni dal matrimonio o dall’unione civile se residente all’estero qualora, al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, i termini vengo ridotti della metà.
Nel secondo caso, può richiedere la cittadinanza per residenza:
- Cittadino extracomunitario residente in Italia da almeno 10 anni.
- Cittadino U.E. residente in Italia da almeno 4 anni.
- Cittadino apolide o rifugiato residente in Italia da almeno 5 anni.
- Cittadino straniero maggiorenne nato in Italia e residente da almeno 3 anni.
- Cittadino straniero con genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia.
- Cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente in Italia da almeno 5 anni, successivi all’adozione.
- Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
- Dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L. 91/1992).
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Indicazioni per presentare la domanda
Dal 18 giugno 2015, i cittadini stranieri possono presentare la richiesta di ottenimento della cittadinanza italiana esclusivamente online, registrandosi sul portale del Ministero dell’Interno al presente link.
Avvenuta la registrazione, è necessario compilare telematicamente il modulo di domanda riportando gli estremi della marca da bollo ed allegando in formato elettronico la documentazione richiesta.
Successivamente, il cittadino straniero richiedente otterrà il numero della pratica per rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta, attivandogli l’istruttoria. In questo modo, dal portale dedicato potrà controllare le comunicazioni inviate dalla Prefettura riguardanti l’avvenuta accettazione della sua domanda e l’avvio del procedimento.
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La nuova legge che regolamenta la cittadinanza italiana
Il Decreto Legge n. 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, con l’obiettivo di emendare parzialmente il Decreto Sicurezza e Immigrazione in vigore dal 5 ottobre 2018, è stato convertito in legge dal Governo con quella del 18 dicembre n. 173 del 2020 ed entrato in vigore due giorni dopo.
Il nuovo Decreto Legge n. 130/2020 ha introdotto una novità: la riduzione del termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza italiana, di 48 mesi, ripristinando il termine dei 24 mesi prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi. Praticamente, dal momento della presentazione della domanda il Ministero dell’Interno avrà 24 mesi di tempo prorogabili fino ad un massimo di 3 anni per prendere un provvedimento.
Trattandosi di un cambiamento non retroattivo, il beneficio del nuovo termine ridotto varrà solamente per le nuove domande presentate al Ministero dell’Interno dal giorno successivo dall’entrata in vigore della Legge di conversione del nuovo decreto.
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