Cessioni di macchinari per emogasanalisi: si applica l’Iva ordinaria

Redazione:

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito – con la risposta 143/2019 – che, quando si cedono, ai centri di dialisi, apparecchi analizzatori idonei al controllo dei parametri del sangue prima e dopo il trattamento di dialisi, occorre assoggettare le vendite a Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria. Il beneficio dell’aliquota agevolata, infatti, è previsto solo:

  • per i prodotti che rientrano nel concetto di “ausilio”;
  • se acquistati “soltanto o prevalentemente dai disabili per alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti”.

Macchinari per emogasanalisi: i criteri dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia, nell’elaborare la risposta, ha tenuto conto delle indicazioni tecniche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In particolare, tale documentazione integrativa ha sottolineato che i beni in questione sono classificabili nella voce doganale 902780 (“Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche”). L’applicabilità dell’aliquota agevolata del 4% è legittima solo per quei prodotti che possono rientrare nel concetto di “ausilio”. Cioè “acquistati o utilizzati soltanto, o prevalentemente, da disabili per alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti”. Questa soluzione è sviluppata nelle risoluzioni n.90/2011 e n.253/2002.

Come conseguenza, è evidenziato che i macchinari per emogasanalisi non sono, di per sé, oggettivamente utilizzabili solo per soggetti sottoposti a dialisi. Tali apparecchi, infatti, “sono strumenti diagnostici che servono per monitorare i parametri vitali del sangue dei pazienti critici e vengono utilizzati in vari ambiti ospedalieri”. In soldoni, “pronto soccorso, rianimazione, terapia intensiva, sala operatoria, pneumologia, cardiologia e anche dialisi”. Come effetto finale, dunque, le cessioni di tali apparecchi non potranno beneficiare dell’aliquota Iva agevolata al 4%. Tuttavia saranno assoggettate all’aliquota ordinaria, in quanto siamo di fronte a beni classificabili come “strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche” che possono costituire ausili, ma sono suscettibili anche di diversa utilizzazione.

Riferimento alla Corte dell’Unione Europea

L’Agenzia rafforza la tesi restrittiva facendo riferimento anche ad alcune pronunce della Corte Ue. Quest’ultima, con più sentenze, ha ribadito che “le disposizioni del diritto dell’Unione che consentono l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta”. In questo modo ha riconosciuto “agli Stati membri la facoltà di derogare al principio dell’applicazione dell’aliquota normale, devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva” (causa C-360/11, causa C-399/93, causa C-83/99, causa C-41/09).

Redazione - Ability Channel
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