Disciplinato dal Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2022, il bonus assunzioni lavoratori autistici previsto per il 2022 (qui l’elenco completo delle agevolazioni previste quest’anno), spiegato nel Decreto Fiscale convertito in legge, prevede un’agevolazione per chi assume giovani o adulti con disturbi dello spettro autistico.
Nello specifico, si tratta di un’esenzione dall’imposta sul reddito e dall’IRAP e di un incentivo previdenziale, sul 70% del reddito mensile lordo dei suddetti lavoratori. Nell’articolo, tutti i dettagli del bonus previsto per il 2022.
Che cos’è il bonus assunzioni lavoratori autistici?
Il bonus assunzioni lavoratori autistici è rivolto alle start up sociali residenti in Italia ed alle imprese innovative che assumono lavoratori con questo tipo di condizione. In particolare, tali assunzioni devono coprire i due terzi del personale affinché si possa usufruire di benefici fiscali e contributivi. Entrando nel dettaglio, per le suddette imprese:
- gli utili d’esercizio per 5 anni saranno esenti dall’imposta sul reddito e dall’IRAP;
- successivamente, per 3 anni gli sarà concesso un incentivo previdenziale del 70% allo stipendio mensile lordo dei lavoratori con disturbi dello spettro autistico, se assunti a tempo indeterminato.
Riportato nell’articolo 12 quinquies del Testo Coordinato del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il bonus assunzioni lavoratori autistici si rivolge a tutte le start up sociali. Per i dipendenti, invece:
- è previsto il diritto alla contribuzione pensionistica figurativa;
- la retribuzione non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.
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Bonus assunzioni lavoratori autistici: a chi è rivolto
L’agevolazione è rivolto alle imprese che:
- hanno una residenza in Italia;
- sono fondate da non più di 60 mesi.
Requisiti per ottenere l’agevolazione
Per essere definite start up a vocazione sociale e ottenere l’agevolazione, le imprese devono:
- impiegare lavoratori con disturbi dello spettro autistico come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo per un periodo non inferiore a un anno;
- assumere in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva;
- esercitare poi le attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla Legge 18 agosto 2015, n. 134.
Come richiedere il bonus?
Nonostante non siano state ancora rese note le modalità per richiedere il bonus lavoratori autistici per le start up a vocazione sociale, sarà possibile richiedere la domanda attraverso i servizi INPS online dedicati alle imprese accedendo con le proprie credenziali tramite:
- Carta nazionale dei servizi o CNS;
- un’identità digitale SPID;
- Carta d’Identità Elettronica o CIE.
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Retribuzione ed obblighi del lavoratore autistico
L’articolo 12 quinquies del Decreto Fiscale regolamenta anche la retribuzione dei lavoratori assunti da una start up a vocazione sociale, che è costituita:
- da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile;
- da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.
Per quanto riguarda i suoi obblighi, secondo i criteri del Decreto Fiscale, il lavoratore assunto nelle start up a vocazione deve comunicare tempestivamente all’INPS la variazione della propria situazione reddituale: in questo modo, è possibile attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite.
Accertata la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l’assegno o la pensione d’invalidità, al termine del periodo di assunzione, l’INPS ridefinirà il beneficio ed erogherà l’invalidità a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione.
In seguito, un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, definirà le modalità attuative per i lavoratori.
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