La detrazione iva è possibile per l'acquisto di una bicicletta elettrica con pedalta assistita per una persona con disabilità?
La detrazione Iva per la bicicletta elettrica con pedalata assistita è possibile? Un contribuente ha chiesto chiarimenti su due situazioni: la prima, quali documenti servono – da parte di una persona con disabilità – per ottenere la detrazione dall’Irpef della spesa di acquisto di una bicicletta con pedalata assistita. La seconda, se il beneficiario della detrazione può essere il familiare che effettua direttamente il pagamento dell’acquisto.
La legge (art.15, comma 1, lett. c, del Tuir) prevede come spese sanitarie detraibili quelle relative ai mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.
Va ricordato che per l’acquisto di tali mezzi e sussidi la detrazione del 19% spetta sull’intero importo pagato (che in questo caso non viene decurtata della franchigia di 129,11 euro, come previsto per altre spese sanitarie). Inoltre, la detraibilità spetta anche al familiare che ha sostenuto la spesa del quale la persona con disabilità è fiscalmente carico.
La disabilità deve essere riconosciuta e certificata dalla Commissione medica (art. 4 della legge n. 104/1992), oppure da altre commissioni mediche pubbliche competenti a certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra.
La bicicletta elettrica a pedalata assistita da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti è stata inserita fra le spese che possono usufruire della detraibilità iva (circolare n.19/2020).
Relativamente alle certificazioni occorrenti per usufruire dell’agevolazione occorre essere in possesso di:
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Ultima modifica: 05/04/2021