L’assistenza ai disabili non deve mai essere subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie pubbliche. Lo ha precisato il Consiglio di Stato con la sentenza n.1/2020.
Tale provvedimento riprende quanto già sottolineato dalla Corte Costituzionale (80/2010) e dall’applicazione del Tar (Napoli, 5668/2019) per l’assunzione anche in deroga a tempo determinato di insegnanti di sostegno per i disabili.
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Assistenza disabili, su cosa è intervenuto il Consiglio di Stato
Come riporta Quotidiano Sanità, la sentenza riguarda una vicenda giudiziaria iniziata nel settembre 2017. Protagonista un minore disabile e l’incompleto inserimento in un centro diurno (3 giorni su 5).
Tutto partito da un’istanza-diffida dei genitori in cui si chiedeva all’Azienda U.L.S.S. N.6 del Veneto “danni patrimoniali e non patrimoniali, cagionati e cagionandi per un importo non inferiore a 25 mila euro”, che l’Asl ha rigettato.
La motivazione? La garanzia dei “livelli essenziali di assistenza socio sanitaria nel rispetto dei vincoli di bilancio assegnati annualmente dalla Regione e dalla Conferenza dei Sindaci”. Insomma, assistenza ai disabili a seconda dei livelli di disponibilità economica. Nonostante, però, il Tar avesse dato ragione all’Ente, il Consiglio di Stato non è stato dello stesso avviso.
Le motivazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto “illegittimo” il provvedimento in quanto il giovane “è stato privato fino a luglio 2018 di quel grado di assistenza socio sanitaria a cui aveva diritto”. Giudicata “illegittima” anche la ‘scusante’ delle poche risorse finanziarie, poiché “l’affermato principio dell’equilibrio di bilancio in materia sanitaria […] non possa essere invocato in astratto, ma debba essere dimostrato concretamente come impeditivo”.
Quindi, l’Asl avrebbe dovuto documentare di non avere risorse sufficienti per l’assistenza. Inoltre, avrebbe dovuto dimostrare che non ci sono state alternative organizzative “e di essersi, comunque, adoperato in ogni modo per trovarle o reperire ulteriori risorse finanziarie”.
Il quantitativo dei danni
Per questi motivi, i giudici hanno corrisposto a carico dell’Asl il pagamento del danno patrimoniale e non patrimoniale di 10 mila euro alla famiglia del ragazzo disabile. Più altri 5 mila per le spese di giudizio.