L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004, avente l’obiettivo di tutelare le persone che possono avere necessità di protezione momentaneo o illimitata. Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 , si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire”.
Chi può beneficiare della figura dell’amministratore di sostegno?
I potenziali interessati all’amministratore di sostegno sono definiti dall’articolo 404 del Codice Civile: le persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, come:
- gli anziani e-o disabili ma anche soggetti in dipendenza di alcool o sostanze stupefacenti;
- persone in stato di detenzione;
- pazienti oncologici in fase terminale o in stato di coma a condizione che la loro situazione non sia così grave da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi e da richiedere il ricorso all’interdizione (che riguarda quelle persone che si trovano in condizioni di abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi) per assicurare loro una maggiore protezione.
Condizione necessaria è che queste persone siano in grado di esprimere i propri bisogni, le proprie aspettative e aspirazioni al punto che il Giudice Tutelare e l’Amministratore non possono prescindere da esse.
La richiesta di amministrazione di sostegno
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso direttamente al Giudice Tutelare. Le persone che possono richiedere al giudice l’eventuale apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno sono:
- il potenziale beneficiario che ritiene di essere in difficoltà nella gestione della propria vita;
- il coniuge;
- la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il primo grado (padre, figlio), entro il secondo grado (fratelli, nonni, nipoti), entro il terzo grado (bisnonno, pronipoti, zii) fino al quarto grado (primi cugini, zii, pronipoti) in linea retta e collaterale;
- gli affini (cioè i parenti del coniuge) entro il secondo grado;
- il tutore;
- il curatore;
- il Pubblico Ministero;
- i responsabili dei servizi sanitari;
- i responsabili dei servizi sociali.
Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Il procedimento
Il ricorso depositato al Giudice Tutelare deve essere più completo possibile e deve contenere l’indicazione:
- delle residue capacità del beneficiario e, in particolare, delle azioni che può svolgere in autonomia (ad esempio la gestione di piccole somme di denaro);
- delle capacità che è in grado di compiere con l’assistenza dell’Amministratore (es. dove trascorrere le vacanze);
- delle attività che non è in grado di compiere da solo (come ad esempio la gestione dei beni di proprietà).
È previsto che il Giudice Tutelare ascolti personalmente il diretto interessato tenendo adeguatamente in conto dei bisogni e delle richieste di questi. Entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso il Giudice nomina, con decreto motivato immediatamente esecutivo, un amministratore di sostegno che può esser sia il “candidato” indicato nel ricorso, sia persona diversa.
In caso in cui il decreto riguardi un minore, il provvedimento può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se, invece, l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il Giudice Tutelare può adottare anche d’ufficio i provvedimenti urgenti (cioè prima dei sessanta giorni) per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere inoltre alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere; queste urgenze possono essere evidenziate al momento della presentazione del ricorso.
La scelta dell’amministratore di sostegno
La scelta dell’amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario.
Il Giudice, generalmente, nomina l’amministratore indicato dal beneficiario stesso e, ove possibile, preferisce:
- il coniuge che non sia separato legalmente
- la persona stabilmente convivente
- il padre, la madre
- il figlio
- il fratello o la sorella
- il parente entro il quarto grado
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Qualora dovessero sussistere gravi motivi possono essere nominate anche persone estranee al beneficiario o enti come Comuni, società, associazioni, fondazioni, ASL.
I doveri dell’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno, che non può percepire alcun compenso per la sua attività, ha dei precisi doveri nello svolgimento dell’incarico, primo tra tutti il tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Deve tempestivamente informare il beneficiario sugli atti da compiere (in caso di dissenso con il beneficiario informerà il Giudice Tutelare stesso). In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi, ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti legittimati (coniuge, familiari, parenti, affini ecc.) possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui l’incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai discendenti o dagli ascendenti.
Tra i doveri dell’amministratore vi è quello di presentare periodicamente al giudice tutelare una relazione sulle attività svolte e sulle condizioni di vita del beneficiario.
Durata dell’incarico
La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:
- temporaneo (che può essere prorogato prima della scadenza del termine)
- indeterminato (se si tratta di coniuge, convivente, ecc.)
come descritto dall’art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile.
In caso di gravi impedimenti segnalati (in ogni momento) al Giudice Tutelare, quest’ultimo provvede ad una nuova nomina. L’incarico cessa, in qualsiasi caso, con la morte del beneficiario e da subito l’Amministratore non può più compiere alcun atto.
E Dopo di Noi?
La Legge n. 6 del 2004 è importantissima per il “Dopo di noi”, una legge da conoscere, da promuovere e da sostenere nella sua corretta applicazione. In attesa e con la speranza che la Legge faccia il suo corso, esistono per fortuna decine e decine di associazioni e cooperative come ANFASS, Fondazione Cariplo, Fondazione Dopodinoi Bologna Onlus e Dopodinoi Toscana Onlus che ogni giorno si occupano del futuro dei giovani disabili.
Perché il futuro è oggi, non domani. E non aspetta.
Ultima modifica: 08/03/2020