Nella dichiarazione precompilata 2020 sono state aggiunte altre spese sanitarie. Ecco tutti i dettagli nel nostro articolo.
Un nutrito elenco di nuovi obbligati e nuovi dati relativi alle spese sanitarie 2019 fa ingresso nella dichiarazione precompilata 2020. Tutti individuati dal ministero dell’Economia e delle finanze, con l’articolo 1 del Dm 22 novembre 2019. Il documento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre scorso.
Con Provvedimento del 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle entrate definisce le modalità tecniche di utilizzo degli stessi dati. Dati che sono forniti, come per le altre spese sanitarie, tramite il Sistema tessera sanitaria (Sts).
In particolare, per la dichiarazione precompilata 2020, neo-interessati alla trasmissione telematica dei dati al Sts, per le prestazioni da loro rese ai contribuenti nell’anno d’imposta precedente, sono gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Ad esempio, fisioterapisti, tecnici ortopedici, dietisti, igienisti dentali, logopedisti, podologi e biologi. Così, la precompilata diviene sempre più completa e i cittadini potranno contare su un maggior numero di informazioni a disposizione in dichiarazione.
Riguardo alle modalità di utilizzo dei dati trasmessi dall’Sts all’Agenzia, avallate dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio provvedimento lo scorso 17 ottobre, sono confermate le stesse procedure delineate con il precedente provvedimento del 6 maggio 2019, emanato in relazione al trattamento delle spese sanitarie e veterinarie.
In sostanza, per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, per le spese erogate dai “nuovi” professionisti, non variano sia la procedura di accesso ai dati aggregati, sia quella di consultazione delle informazioni di dettaglio da parte del contribuente.
Come per le altre spese sanitarie, l’opposizione dell’assistito a rendere disponibili all’Agenzia i dati relativi alle spese sanitarie può essere manifestata con la modalità prevista al punto 2.4.2, lettera b), del richiamato provvedimento di maggio. Vale a dire:
“negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria”.
Tale disposizione si applica con riferimento alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate dai soggetti neo-individuati, sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento.
Restano, comunque, immutate le regole per opporsi all’utilizzo dei dati in dichiarazione precompilata da parte del contribuente. Cioè, scegliendo una delle due modalità:
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Ultima modifica: 20/08/2020