L'acquisto di un auto con la Legge 104 dispone della validità retroattiva dell'Iva al 4%? L'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza
Nuova precisazione per quanto riguarda l’acquisto di un auto con la Legge 104 all’Iva al 4%. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (in risposta a un venditore di automobili del 20 dicembre 2019) che, se al momento dell’acquisto sussistono i presupposti per fruire dei benefici fiscali, anche se riconosciuti successivamente, la fattura riguardante la vendita di un’auto destinata a una persona disabile sconta l’Iva al 4%.
Se già rilasciata con aliquota ordinaria, il venditore può emettere una nota di variazione in diminuzione. Però entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.
Il commerciante ha fatto presente di aver venduto il 27 dicembre 2018 un’autovettura al genitore di una persona con una disabilità che gli consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste. Al momento della vendita, l’interessato non era ancora in possesso della prescritta documentazione. Quindi, è stata emessa una fattura con Iva al 22%.
Successivamente, il cliente ha fatto pervenire al venditore un verbale dell’Inps di accertamento di invalidità totale del figlio che gli riconosce l’indennità di accompagnamento a decorrere dal 22 ottobre 2018, data di presentazione della domanda all’Inps, antecedente alla vendita dell’auto.
Il venditore, dunque, vuole sapere se in presenza di documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti prescritti all’articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000, emessa in data successiva alla vendita ma con validità retroattiva ad un momento antecedente, vada riconosciuto al cliente il rimborso della differenza tra l’importo dell’Iva ordinaria applicata al momento della cessione e quello dell’Iva agevolata con aliquota del 4%, mediante storno parziale dell’originaria fattura.
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Nella risposta, l’Agenzia ha illustrato le norme che governano la materia trattata. Di seguito:
L’Agenzia con la circolare 46/2001 ha indicato quale sia la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali da parte di soggetti con disabilità psichica:
Nella medesima circolare, come già sostenuto con la circolare 197/1998, l’Agenzia chiarisce che le certificazioni attestanti le diverse disabilità devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo.
Al momento dell’acquisto, non è stata esibita la documentazione prevista. Per cui correttamente il venditore ha emesso fattura applicando l’aliquota Iva ordinaria del 22%. Va però evidenziato che, al momento dell’acquisto, sussistevano i presupposti per poter fruire dei previsti benefici fiscali.
L’Agenzia ritiene che i tempi ordinariamente richiesti per la conclusione del procedimento amministrativo, quando esulano dall’iniziativa e dal controllo dell’interessato, di norma non possono pregiudicare la fruizione dell’agevolazione.
Di conseguenza, l’istante può emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del Dpr. n.633/1972, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile. Comunque, il cliente ha l’onere di fare presente al venditore che ha avviato il procedimento. Ma non dispone ancora della documentazione necessaria per beneficiare dell’agevolazione per circostanze che esulano dalla propria sfera di iniziativa e controllo.
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Ultima modifica: 26/10/2020